Dal prossimo 1 Luglio 2017 le notifiche degli avvisi e degli altri atti fiscali destinati alle imprese, società e professionisti in qualità di contribuenti possono essere notificati via posta elettronica certificata (PEC), agli indirizzi presenti nell'archivio nazionale INI-PEC. Per quanto riguarda i privati/persone fisiche, per i quali NON è obbligatorio esser muniti di indirizzo PEC, questo tipo di notifica avverrà solo dietro espressa richiesta.
Lo ha previsto il decreto fiscale di Ottobre 2016 che ha anche aggiornato le normative specifiche relative alle cartelle esattoriali (1), che già dal Giugno 2016 venivano notificate via PEC a chi ne faceva richiesta e alle imprese (come obbligo che dal 1 Luglio diventa facoltà).
Tipicamente la novità riguarda l'Agenzia delle entrate ed è rilevante, tenuto conto che dal 1 Luglio uno specifico ufficio della stessa (Agenzia delle entrate-riscossione) si occuperà della riscossione al posto di Equitalia. Tuttavia l'applicazione si estende a tutte le notifiche che riguardano atti tributari fatte in riferimento alle normative di riscossione modificate (1).
Ma vediamo i dettagli delle nuove regole:
Per le imprese
Per le notifiche dei propri atti l'ente riscossore può consultare telematicamente l'archivio, ed estrarre, anche in forma massiva, gli indirizzi necessari.
Se la casella PEC risulta satura l'ufficio effettua un secondo tentativo decorsi almeno sette giorni dal primo.
Se anche a seguito del secondo tentativo la casella risulta satura oppure se l'indirizzo non risulta valido o attivo la notifica deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito Internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni.
L'ufficio in questo caso deve avvisare il contribuente dell'avvenuta notificazione con una raccomandata a/r.
Per i privati/persone fisiche
Per il privato, in attesa che sia operativa l'ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente), le notifiche via PEC possono avvenire solo a chi ne fa espressa richiesta, specificando l'indirizzo che può essere:
La richiesta va presentata telematicamente secondo procedure che saranno stabilite da un successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate, utilizzando un modulo approntato dall'Agenzia delle entrate e' disponibile QUI.
A seguito della presentazione viene rilasciata un'attestazione che costituisce prova.
L'indirizzo dichiarato ha effetto dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta.
Se la casella risulta satura l'ufficio effettua un secondo tentativo decorsi almeno sette giorni dal primo; se anche a seguito di questo tentativo la casella risulta ancora satura o l'indirizzo non risulta valido o attivo, si procede alla notifica nelle modalità ordinarie.
Note:
Perfezionamento della notifica
Per il mittente la notifica si perfeziona, per il rispetto dei termini di prescrizione, al momento in cui il suo gestore di PEC gli trasmette ricevuta di accettazione con attestazione dell'avvenuta spedizione del messaggio.
Per il destinatario invece conta la data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta del gestore della casella di PEC. In caso di giacenza il perfezionamento avviene il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito Internet della società InfoCamere Scpa.
(1) Dpr 600/1973 art.60 e Dpr 602/1973 art.26 modificati da Dl 193/2016 e Provvedimento Agenzia delle entrate del 3/3/2017 (Prot. N 44027/2017)
di Rita Sabelli
Come eccepire l'invalidità delle notifiche degli atti presupposti agli avvisi di intimazione
Il pacchetto contiene due bozze di ricorso avverso l’avviso di intimazione (ovvero ingiunzione fiscale). Una riguarda l’ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, l'altra quella di notifica per presunta irreperibilità assoluta.
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Ricorso avverso avviso di intimazione o ingiunzione fiscale
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire in innanzi gli organi della giustizia tributaria, l’annullamento degli avvisi di intimazione (o ingiunzioni fiscali) qualora l’Agente di riscossione non dimostri, attraverso la produzione delle iscrizioni a ruolo, il rituale perfezionamento della notificazione delle cartelle presupposte al contestato atto di riscossione.
Oneri deducibili da cartelle esattoriali rateizzate
Applicativo in MS Office Excel per calcolare la quota annualmente deducibile dei contributi deducibili dal reddito a seguito di pagamento di cartelle esattoriali rateizzate.
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