La pronuncia dei Giudici amministrativi
La controversia riguardava la legittimità della delibera del Comitato di gestione (n. 55 del 22.12.2009) dell'Agenzia delle Entrate, con la quale era stato modificato l'art. 24 del regolamento di amministrazione (1), consentendo il conferimento pro tempore di incarichi dirigenziali in favore di funzionari (interni) non in possesso della relativa qualifica.
L'Amministrazione finanziaria aveva impugnato una sentenza della II° Sezione del TAR del Lazio 13/01/2011, n. 260 che aveva bloccato le nomine a dirigenti, presso diversi uffici delle Agenzie delle Entrate, nei confronti di numerosi funzionari che, però, non avevano svolto il concorso previsto per legge e, quindi, erano privi dei relativi titoli a dirigenti.
Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza del 06/10/2015 n. 4641, che fa seguito alla Sentenza n. 37 del 17/03/2015 della Corte Costituzionale, si è espressa definitivamente sulla vicenda degli incarichi dirigenziali nelle Agenzie fiscali (Entrate, ex Territorio e Dogane).
I Giudici di Palazzo Spada hanno statuito che " ...E' senza dubbio vero che l'art. 71 d.lgs. n. 300/1999 prevede che il regolamento di amministrazione è emanato -in conformità ai principi- di cui al d.lgs. n. 29/1993, ma è, innanzi tutto, altrettanto vero che, nel caso di specie, relativo alla costituzione del rapporto di lavoro dirigenziale, ciò che risulta violato non sono (solo) pur importanti disposizione del d.lgs. n. 29/1993 (ora d.lgs. n. 165/2001), ma i principi e le norme costituzionali cui tale normativa primaria si conforma ....".
Nell'interpretazione del Consiglio di Stato "...Nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di un'amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento dei dipendenti già in servizio come già ribadito nella sentenza della Corte Costituzionale. Anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso...".
E' quindi evidente, concludono i Giudici amministrativi, come l'Agenzia delle entrate abbia esercitato una violazione di estrema gravità poiché il regolamento ha violato sia il principio di eguaglianza dei cittadini nell'accesso ai pubblici uffici, espresso dall'art. 51 della Costituzione, sia il principio secondo il quale ai pubblici uffici si accede senza concorso.
In sostanza, aderendo alla tesi dei Giudici di Palazzo Spada, se il dirigente è privo di qualifica, anche l'atto da questi firmato è nullo. Nulli, quindi, gli accertamenti e nulle anche le cartelle esattoriali dell'Agente della riscossione emesse sulla scorta dei primi.
Le ultime soluzioni dei collegi tributari
Sempre più numerose le pronunce dei giudici di merito riguardanti la vicenda dei cd. "Dirigenti decaduti".
La più recente è la soluzione offerta dalla II sez. di C.T.P. di Lecce n. 3523/2015, depositata il 21.10.2015, ove è stato censurato il potere di firma dirigenziale del sottoscrittore dell'avviso impugnato ed annullato l'avviso di accertamento in contestazione ex art. 42, primo e terzo comma, D.P.R. 29/09/1973, n. 600.
Dello stesso tenore interpretativo si segnalano le pronunce di:
In allegato al presente intervento si propone una bozza di ricorso che, in virtù delle osservazioni della giurisprudenza, censura gli atti sostanziali di accertamento ed esecutivi sottoscritti da funzionari dell'Agenzia delle entrate dichiarati decaduti dagli incarichi dirigenziali.
La richiesta ai Giudici è quella di dichiarare nulli, con efficacia ex tunc, gli atti medesimi, per totale difetto di attribuzione di potere.
Note:
(1) Tale la delibera (tra l'altro impugnata), seguiva la prassi del conferimento di incarichi dirigenziali, in provvisoria reggenza (fino al 31 dicembre del 2010).
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