Lunedì 13 agosto 2012

Consorzi agrari e società cooperative secondo le disposizioni della legge 23 luglio 2009, n. 99

a cura di: Rag. Paola Chistoni
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Consorzi agrari e società cooperative secondo le disposizioni della legge 23 luglio 2009, n. 99

NORMATIVA: ART. 9
DISCIPLINA: CONSORZI AGRARI

NORMATIVA: ART. 10
DISCIPLINA: SOCIETA' COOPERATIVE

  1. Consorzi agrari
    I consorzi agrari sono disciplinati dall'articolo 2511 e seguenti del codice civile e la denominazione di "consorzio agrario" è riservata soltanto alle società cooperative.
    Qualora i consorzi agrari rispettino i requisiti di cui all'art. 2514 sono considerati cooperative a mutualità prevalente, indipendentemente dai criteri previsti dall'art. 2513 del c.c.
  2. Società cooperative
    • Carattere costitutivo dell'iscrizione all'Albo
      Il primo comma dell'art. 10 ha modificato la definizione di cooperative prevista dall'art. 2511 del codice civile: le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico, iscritte all'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512 secondo comma del c.c.
      L'iscrizione all'Albo diventa elemento essenziale per la qualificazione della mutualità.
    • Presentazione della comunicazione unica
      La presentazione della comunicazione unica, (introdotta dall'art. 9 D.L. 7/2007 convertito con Legge n. 40/07) al Registro delle Imprese determina, per le cooperative, l'iscrizione automatica all'albo delle società cooperative.
      I controlli sul "documento unico" di iscrizione al Registro delle Imprese e all'Albo delle società cooperative, sono delegati dal Ministero dello Sviluppo Economico a Infocamere e Unioncamere. Attraverso il nuovo sistema informatico la società Infocamere predispone programmi per l'esecuzione automatica dei controlli, atti anche a produrre il rigetto del documento di iscrizione in presenza di errori formali, o di insussistenza delle condizioni previste per l'iscrizione, oppure in assenza di compilazione dei campi obbligatori.
    • Comunicazione all'Albo delle cooperative
      La comunicazione unica viene trasmessa immediatamente dall'Ufficio del Registro all'Albo delle società cooperative così come la comunicazione di cancellazione della società dal Registro o la sua trasformazione in diversa forma societaria al fine dell'immediata cancellazione dall'Albo stesso.
    • Dimostrazione annuale della prevalenza
      Le cooperative sono tenute a comunicare annualmente le notizie di bilancio che dimostrino il possesso del requisito di prevalenza previsto dall'art. 2513 del codice civile; la comunicazione deve avvenire in via telematica all'amministrazione presso il quale è tenuto l'Albo delle società cooperative.
    • Obbligo di trasmissione notizie di bilancio

      NORMATIVA MODIFICATA
      Art. 223-sexiesdecies, comma 1 del Codice Civile L. 22.7.2009, N.9
      Art. 10, comma 6

      L'ente cooperativo ha l'obbligo di trasmettere annualmente all'amministrazione presso il quale è tenuto l'albo, attraverso strumenti di comunicazione informatica, le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice,. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali; questo adempimento ha sostituito il deposito dei bilanci "manuale".
    • Vidimazione del registro istituito dal Regio Decreto 267/42 articolo 38
      Il registro istituito dal Regio Decreto citato e successive modificazioni viene vidimato in forma semplificata dalla Camera di Commercio competente per territorio.
      Il Ministero dello sviluppo economico ha disposto che la vidimazione del registro avvenga tramite l'applicazione di timbro con data e indicazione del numero delle pagine.
    • Segnalazione di perdita della prevalenza

      NORMATIVA MODIFICATA
      Art. 2545-octies del codice civile L. 22.7.2009, N.9
      Art. 10. Comma

      Se la cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente perché non ha rispettato la condizione prevista dall'art. 2513 del codice civile, è tenuta a segnalare espressamente in via telematica tale condizione. Lo stesso adempimento deve essere effettuato dalla società qualora le risultanze contabili inerenti il primo anno successivo alla perdita della qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.
      Conseguentemente alle citate segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle cooperative provvede a variare la sezione di iscrizione, senza ulteriore onere istruttorio.
      In caso di omessa o ritardata comunicazione, da parte della società, della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente l'amministrazione finanziaria applica la sospensione semestrale dell'attività dell'ente e lo stesso non può assumere nuove obbligazioni contrattuali 1.

Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

Note:
1. Con nota del 16/10/2009 il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che la Divisione VII della Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, competente alla tenuta dell'Albo delle società cooperative, ha facoltà di diffidare la cooperativa inadempiente ad ottemperare alla comunicazione entro 30 giorni, prospettando alla stessa la sospensione dell'attività.

AUTORE:

Rag. Paola Chistoni

Iscritta all'Albo nazionale dei Revisori di Cooperative; dal 1996 abilitata a svolgere revisioni ordinarie e ispezioni straordinarie alle società cooperative, prima per conto del Ministero del Lavoro...
e delle Politiche Sociali e attualmente per il Ministero dello Sviluppo Economico.
I controlii effettuati nei confronti di questa tipologia di società sono esperiti su base sociale, fiscale e contabile e mirati alla verifica dei requisiti mutualistici previsti dal D.L.C.P.S. n. 1577/47 e successive modificazioni.
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