Queste le principali criticità sottolineate dal CNDCEC.
Nuovo modello ISEE - Il modello ISEE si presenta, rispetto agli anni passati, completamente rinnovato. Le nuove regole, fissate dal DPCM 159/2013, oltre a prevedere modalità di compilazione diverse rispetto a quelle degli anni scorsi, tengono conto di grandezze prima non considerate. Si pensi, tra tutte, alla giacenza media dei conti correnti bancari e alla rilevanza dei redditi esenti da Irpef, come le pensioni di invalidità o gli assegni di mantenimento. Alle novità si aggiunge, inoltre, una maggiore complessità degli adempimenti: ben 70 pagine di modello, suddiviso in 6 tipologie (Dsu Mini; Isee Università; Isee socio-sanitario; Isee socio sanitario-residente; Isee minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi; Isee corrente) nel quale saranno contenute praticamente tutte le informazioni in merito alla situazione economico-finanziaria dei contribuenti.
Bilancio e Nota Integrativa - Con il comunicato del 2 dicembre 2014 l'Associazione XBRL Italia ha chiarito che i bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, o successivamente, e depositati nel registro delle imprese a partire dal giorno 3 marzo 2015 dovranno essere conformi alla nuova tassonomia XBRL ver. 2014-11-11. Tale novità è di non poco conto, soprattutto ove si consideri che, per rendere coerenti lo Stato patrimoniale e il Conto economico con la parte tabellare della Nota integrativa, sono state introdotte anche diverse modifiche nei prospetti contabili. Si pensi, per tutte, all'assenza, nella nuova tassonomia, del cosiddetto "Bilancio abbreviato semplificato", redatto ai sensi dell'art. 2435-bis c.c., da imputarsi alle problematiche di coerenza tecnico-informatica con la parte tabellare della nota integrativa. Dal 3 marzo 2015, pertanto, i redattori del bilancio dovranno prestare particolare attenzione ai nuovi contenuti della tassonomia, tenendo altresì conto delle novità introdotte nei principi contabili nazionali, riformulati nel 2014. Il processo di compilazione del bilancio si annuncia decisamente complesso.
Nuovo modello di Certificazione Unica "CU 2015"- Da quest'anno il nuovo modello denominato Certificazione Unica, aumenta il numero dei campi da compilare, arrivando a 297 e dovrà raccogliere tutte le somme corrisposte dai redditi da lavoro assimilati a quelli relativi ad autonomi e professionisti che finora erano certificati in forma libera. L'entrata in vigore del nuovo modello, la cui versione definitiva è stata pubblicata il 15 gennaio scorso, rischia di generare tra gli intermediari notevoli problemi applicativi visti i tempi strettissimi e le pesanti sanzioni previste in caso di errore (pari a cento euro per ogni certificazione).
Nuovo modello 730 precompilato - Il nuovo modello 730 precompilato non sostituisce, ma affianca, il precedente modello 730: il contribuente può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730 non precompilato. I termini e le modalità di presentazione sono le stesse per entrambi i modelli, ma le complessità gestionali che ne derivano vengono a raddoppiare. Infatti, il contribuente che intende presentare il modello 730 precompilato tramite sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato dovrà consegnare all'incaricato un'apposita delega per l'accesso al proprio modello 730 precompilato che dovrà essere presentata telematicamente. Nuove difficoltà, inoltre, si genereranno nello scarico vero e proprio del file XML della dichiarazione, nell'acquisizione dei dati nelle procedure gestionali di elaborazione del modello, nel confronto dei dati presenti a sistema con quelli proposti dall'Agenzia delle entrate, nell'accettazione o nella modifica del modello, in quanto ancora nessuna nota operativa in merito è stata predisposta. Nessun chiarimento è inoltre giunto in merito ai dati forniti dall'Agenzia delle entrate nel prospetto separato in quanto incongruenti, e, soprattutto, se la loro accettazione comporti comunque modifica del modello 730 precompilato. A tutto ciò si aggiungono le disposizioni in tema di sanzioni in capo agli intermediari.
Registro IVA Associazioni Sportive Dilettantistiche 2025
Cartella di lavoro Excel per la per la gestione del registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, di società ed associazioni sportive dilettantistiche. Il registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, può essere utilizzato dalle associazioni sportive dilettantistiche per annotare mensilmente le somme percepite nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata fruendo del regime forfetario di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 16 dicembre 1991.
Nel documento sono riportati, in forma sintetica, gli effetti fiscali (imposte dirette, indirette e ipocatastali) delle operazioni di cessione, donazione e successione, sia di aziende che di partecipazioni societarie.
Sono sintetizzati i profili di imposizione, diretta ed indiretta, per le seguenti fattispecie:
- cessione di azienda;
- donazione di azienda;
- successione di azienda;
- cessione di partecipazione societaria;
- donazione di partecipazione societaria;
- successione di partecipazione societaria.
Sono esporti, inoltre, i tratti salienti dei patti di famiglia, con rimando alla relativa normativa.
Il documento è aggiornato gennaio 2025.
Pacchetto 'Iva e Terzo settore e regime forfettario dei contribuenti minimi'
Il pacchetto contiene due documenti:
- il primo rubricato contiene la fotografia degli adempimenti legati all’imposta sul valore aggiunto e il terzo settore. Infatti dal 1° gennaio 2025 gli enti di tipo associativo, compresi gli enti sportivi che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati, dovranno aprire la partita Iva.
- il secondo documento tratta della possibilità (decreto legge n. 146 del 2021) di utilizzare il regime forfettario dei contribuenti minimi (art. 5 comma 15-quinquies del decreto legge n. 146 del 2021) per le operazioni rilevanti ai fini Iva svolte dalle organizzazioni di volontariato (Odv) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps).
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