L’articolo 6, co. 8, del DLgs. 471/1997, nella previgente versione, stabiliva che: “Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:
a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.”.
Dal punto di vista operativo, quindi, il cessionario e/o committente:
L'omessa regolarizzazione entro i termini sopraindicati era punita con la sanzione amministrativa pari al 100% dell'IVA, con un minimo di 250 euro.
Il cessionario e/o committente doveva adempiere agli obblighi documentali mediante il Sistema di Interscambio, emettendo un’autofattura con tipologia “Tipo Documento” TD20, indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’imposta.
Sulla base della “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” n. 1.9 del 5 marzo 2024, nell’autofattura si doveva indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso.
Inoltre, l’autofattura trasmessa dal cessionario doveva essere annotata nel registro delle fatture ricevute, con indicazione del modello F24 con cui è stata versata l’IVA (qualora dovuta).
Si precisa che, ai fini del perfezionamento della violazione, era necessario che siano spirati i termini per porre in essere la regolarizzazione (30 giorni decorrenti dallo spirare del quarto mese successivo alla data di effettuazione dell'operazione nell'omessa fatturazione o 30 giorni dal giorno di registrazione della medesima nel caso di fatturazione irregolare). La violazione commessa dal cessionario poteva essere oggetto di ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/1997.
Cosa cambia dal 1° settembre 2024?
Il Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario, in attuazione della L. n. 111/2023.
Le nuove sanzioni si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024.
Un’importante novità riguarda la riformulazione dell’articolo 6, co. 8, del DLgs. 471/1997, relativo, appunto, all’obbligo di regolarizzazione delle fatture da parte del cessionario e/o committente, soggetto passivo IVA.
Sulla base della nuova versione del testo normativo, invece, il cessionario e/o committente:
L’omessa comunicazione all’Agenzia delle Entrate è punita, a differenza della precedente, con la sanzione del 70% dell'IVA, con un minimo di 250 euro.
Il cessionario e/o committente, quindi, non è più obbligato a regolarizzare l'operazione versando l'imposta o la maggiore imposta, ma solo a segnalare la violazione all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità che saranno dalla medesima individuate. È verosimile che l'abolizione dell'obbligo di pagare l'imposta faciliterà la collaborazione del cessionario e/o committente.
La nuova norma, in aggiunta, esclude espressamente che il cessionario e/o committente abbia l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dal cedente e/o prestatore riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile. Il cessionario e/o committente dovrà solo verificare che la fattura sia stata emessa nei termini di legge, verificare la regolarità formale della stessa e, quindi, la sussistenza degli elementi di cui all’articolo 21 del D.P.R. 633/1972.
Questa, quindi, risulta essere una delle novità previste dal decreto legislativo che rivede il sistema sanzionatorio tributario per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, in quanto a decorrere dalla predetta data il cessionario e/o committente non è più chiamato a emettere autofattura “denuncia” con codice tipo documento “TD20” e a versare la relativa imposta.
Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.
Dottore Commercialista, Revisore Legale, classe 1989, si è laureato in Management Aziendale presso l’Università del Salento nel 2015. Ha lavorato tra le principali società... Leggi di più
Ravvedimento speciale da concordato 2025: informativa e liberatoria
Per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’ articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal Decreto Legge 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI 2024
Foglio di calcolo per la determinazione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del D.lgs. 216/2023 e in base alle norme di attuazione previste dal Decreto Ministeriale del 26.06.2024.
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