ITER PARLAMENTARE
Come noto, il D.L. n. 69/2013 "Decreto del fare", convertito in legge 9.8.2013, n. 98, ha già stabilito che la decadenza dalla dilazione si verifica con il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive, nell'ambito del piano di ammortamento prefissato.
Tale regola si applica anche ai piani di rateazione in corso alla data del 22 giugno 2013, vale a dire ai contribuenti che potevano essere considerati 'adempienti' a quella data per non essere incorsi nel mancato pagamento di otto rate complessive alla data di approvazione del D.L. n. 69/2013.
Su tale aspetto si è pronunciata favorevolmente l'Agenzia delle entrate con la risoluzione ministeriale 19.03.2014, n. 32; la pronuncia di prassi ha esteso l'applicazione della nuova regola della decadenza dalle rateazioni nei riguardi dei piani di rientro non ancora decaduti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 69/2013.
Si è quindi posto il problema di verificare se la chance di beneficiare della nuova previsione potesse riguardare anche i contribuenti che non avevano potuto fruire della disciplina di maggior favore perchè già decaduti da provvedimenti di rateazione alla data del 22 giugno 2013.
L'assenza di precisazioni sul punto da parte dell'Amministrazione finanziaria ha creato incertezza interpretativa tra gli operatori.
L'art. 11-bis, legge n. 89/21014 dettata in materia di disposizioni urgenti per la competitività e la giustizia sociale, fa piena luce sull'argomento e rimette in termini tutti i contribuenti decaduti al 22 giugno 2013 che quindi possono fare richiesta di una nuova dilazione, sino ad un massimo di 72 rate, da presentare entro la fine del mese di luglio.
Come precisato dal Comunicato stampa apparso sul portale EQUITALIA in data 4 luglio scorso, il Legislatore ha recepito la proposta avanzata dall'Agente della Riscossione nell'audizione del 20 marzo scorso in Parlamento, accolta con favore dal Presidente della Commissione Finanze del Senato che fin da subito si è impegnato a portare avanti il provvedimento nelle sedi opportune.
Durante l'audizione era stata illustrata la possibilità di concedere una nuova chance ai contribuenti che avevano perso l'opportunità di pagare a rate prima del 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del cosiddetto "decreto del fare" (dl 69/2013) che ha introdotto condizioni più favorevoli rispetto al passato per i pagamenti rateali dei contribuenti.
LIMITAZIONI DEL BENEFICIO
Rispetto alle dilazioni "ordinarie" tuttavia il Legislatore ha previsto alcune limitazioni. In sostanza per la domanda di dilazione "eccezionale":
a) non è ammessa la rateazione fino a 120 rate e quindi può essere ammessa fino ad un massimo di 72 rate;
b) non può formare oggetto di ulteriore proroga;
c) non opera la condizione di decadenza delle otto rate consecutive, ma questa si verifica - per la verità in modo estremamente restrittivo - con il mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
La rateazione "eccezionale" è limitata soltanto alle vecchie cartelle già oggetto di precedente concessione del beneficio di dilazione. Le cartelle non ancora oggetto di rateazione possono essere inserite nella richiesta di dilazione adottata sulla base delle nuove e più favorevoli possibilità offerte dal D.L. n. 69/2013.
La novella normativa prevede infine l'abrogazione dell'art. 10, c. 12-ter, D.L. n. 201/2011 che consentiva all'Agente della riscossione di concedere la proroga della rateazione dei ruoli a favore dei contribuenti che alla data del 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della legge n. 214/2012) avevano ottenuto il provvedimento di rateazione ma che erano decaduti dal beneficio.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il contribuente, attraverso la presentazione della domanda di rateazione potrà, ai sensi della Direttiva EQUITALIA n. 12/2011, richiedere all'Agente della riscossione la sospensione di eventuali procedure espropriative in corso, anche se la decadenza del piano originario si è verificata.
Come si evince dall'analisi del modello di domanda il contribuente non deve fornire la dimostrazione di trovarsi in condizione obiettiva difficoltà ad adempiere.
L'unica richiesta formulata nell'istanza di rateazione riguarda la condizione particolare del contribuente che deve dichiarare essere decaduto da una precedente rateazione alla data del 22 giugno 2013 indicando di seguito gli estremi delle cartelle esattoriali per le quali il precedente beneficio era stato concesso.
La domanda debitamente compilata e sottoscritta, inclusa copia del documento di riconoscimento (del contribuente se persona fisica o del rappresentante legale di società), si può presentare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mano presso uno degli sportelli dell'agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia.
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