L'art. 61 del D.L. 1/2012 ha introdotto modificazioni all'art. 3 c. 1 del D.P.R. 277/2000
disponendo che la dichiarazione per fruire del beneficio debba essere presentata entro il termine del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, pertanto la dichiarazione del 1° trimestre 2015 dovra' essere presentata entro il 30 aprile 2015.
Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 233 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità) il software è stato aggiornato inserendo nel frontespizio la dicitura "dichiara che il gasolio consumato, per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria euro 0 o inferiori"; rammenta infatti l'Agenzia delle Dogane che la legge 23.12.2014, n.190, ha ristretto all'art.1, comma 233, il campo di applicazione dell'agevolazione in esame escludendone il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 0 o inferiore, caratteristica del mezzo che a decorrere dal 1° gennaio 2015 preclude l'accesso al trattamento agevolato. Pertanto, il soggetto che presenta la dichiarazione trimestrale attesta (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n.445/2000) puntualmente l'insussistenza della descritta condizione che impedisce il riconoscimento del credito d'imposta dichiarando, a tal fine, che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.
A tal riguardo, considerato che la disciplina comunitaria definisce le categorie dei veicoli a partire da "Euro 1", sono classificabili come appartenenti a quelle "Euro 0 o inferiore" i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell'Unione Europea.
Tanto premesso, appare utile ribadire che non sono ammessi all'agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati dai:
La riduzione delle accise relativa al 1° trimestre 2015 ammonta ad euro 214,18609 per mille litri di prodotto per i consumi dal 1° gennaio al 31 marzo 2015
Si rammenta che:
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Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
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