L'attuale configurazione dell'istituto in esame è stata preceduta da una serie di fasi che ne hanno a poco a poco delineato la struttura.
Prima fase ( dal 1 gennaio 1974 al 23 luglio 1982).
Fino al 1971, in Italia, si riteneva che il segreto bancario non potesse subire deroghe ai fini delle indagini fiscali. L'istituto del segrete bancario, infatti, seppure non previsto, in via generale, espressamente da alcuna norma ( ved. , per un'applicazione di esso, art 10 DLG 385/93), si riteneva discendesse da quelle, di provenienza costituzionale, relative alla tutela del risparmio e alla libertà di investimento - art 47 della Costituzione, La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme-.
La legge delega 9 ottobre 1971 n. 825,però, seppur molto timidamente, consentì la previsione di deroghe al segreto bancario. L'art. 10, n.12 di detta legge, infatti dispose l'introduzione, limitata a ipotesi di particolare gravità , di deroghe al segreto bancario nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, tassativamente determinate nel contenuto e nei presupposti. Questa delega portò all'emanazione dell'art. 32, comma 1 n. 7 e dell'art. 35 del DPR 600/73. L'art. 32, comma 1, n. 7 prevedeva che gli uffici delle imposte per l'adempimento dei loro compiti potevano richiedere ad aziende e istituti di credito e all'amministrazione postale i documenti indicati nell'art 35. Quest'ultimo - rubricato deroghe al segreto bancario- disponeva che l'ufficio delle imposte dirette, su conforme parere dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette, e previa autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo grado territorialmente competente, poteva chiedere ad aziende ed istituti di credito e all'amministrazione postale di trasmettere, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, la copia dei conti intrattenuti con il contribuente, con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie prestate da terzi. Tale richiesta di copia dei conti poteva, però, essere avanzata solo:
- quando il contribuente non avesse presentato la dichiarazione dei redditi e l'ufficio era in possesso di elementi certi dai quali risultava che nel periodo di imposta lo stesso contribuente avesse conseguito ricavi o altre entrate per ammontare superiore a cento milioni di lire ovvero, se persona fisica, avesse acquistato beni considerati di lusso per ammontare superiore a venticinque milioni di lire;
- quando da elementi certi in possesso dell'ufficio risultasse che il contribuente avesse conseguito nel periodo di imposta ricavi o altre entrate, rilevanti per la determinazione dell'imponibile, per ammontare superiore al quadruplo di quelli dichiarati, a meno che la differenza fosse inferiore a cento milioni di lire;
- quando il contribuente non avesse tenuto per tre periodi di imposta consecutivi le scritture contabili prescritte dagli artt. 14, 18, 19 e 20.
Come si vede la deroga al segreto bancario era molto limitata e riguardava solo l'accertamento delle imposte sui redditi e non anche quello ai fini IVA (l'art 51 del DPR 633/72, nel testo vigente all'epoca, infatti, prevedeva che gli uffici IVA, per l'adempimento dei loro compiti, potevano …5) richiedere la comunicazione di dati e notizie alla Guardia di Finanza, agli uffici doganali ed ad ogni altra pubblica amministrazione o ente pubblico, fatta eccezione per gli istituti e d aziende di credito per quanto attiene ai loro rapporti con i clienti, per l'amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai depositi, conti correnti e buoni postali…
Anche se v'è da aggiungere che, superati tutti questi ostacoli, l'accertamento bancario poteva riguardare anche i conti successivi al periodo o ai periodi di imposta cui si riferivano i fatti legittimanti l'accertamento e poteva essere estesa ai conti cointestati al coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed ai figli minori conviventi ( art 32, penultimo comma, DPR 600/73)
Seconda Fase ( 23 luglio 1982 - 31 dicembre 1991)
Con il DPR 15 luglio 1982 n. 463:
- rimane invariato il regime autorizzatorio alle indagini bancarie;
- viene prevista, la possibilità di richiedere, sempre solo alle aziende e istituti di credito e all'amministrazione postale, oltre alla copia dei conti, ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi conti; ciò, però, solo dopo la ricezione della copia dei conti;
- le indagini bancarie vengono estese, ma solo nel caso di false fatturazioni, ai conti intestati ai soci delle società di fatto nonché agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in carica nel periodo o nei periodi di imposta in cui le fatture sono state emesse o utilizzate;la deroga al segreto bancario viene allargato all'accertamento ai fini IVA, con l'introduzione del n. 7 al secondo comma dell'art. 51 del DPR 633/72 e dell'art 51 bis dello stesso DPR;
- viene introdotta una presunzione legale relativa di imponibilità dei dati bancari, sia per le imposte dirette che per l'IVA;
- viene, infine, prevista la possibilità di un accesso diretto da parte dei funzionari dell'amministrazione finanziaria presso le banche e l'amministrazione postale, ma nel solo caso in cui queste ultime non abbiano ottemperato alla richiesta di informazioni
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