Giovedì 28 marzo 2013

I chiarimenti operativi forniti dall'Inail sulla verifica della genuinita' delle partite iva

a cura di: Studio Dott.ssa Cristina Orlando
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I chiarimenti operativi forniti dall'Inail sulla verifica della genuinita' delle partite iva

Con la Circolare n. 15 del 20 marzo 2013, L'Inail ha fornito le indicazioni operative per verificare l'autenticità delle partite iva come disciplinate dalla legge n.92/2012 (c.d. "Riforma Del Lavoro") con la quale è stato integrato il D.Lgs. n.276/2003 con l' art.69 bis.

Inoltre, viene posta in evidenza dall'Inail la disciplina assicurativa e contributiva.

PRESUNZIONI DI LAVORO A PROGETTO

Secondo quanto disciplinato dalla Riforma del Lavoro, il rapporto di lavoro con un titolare di partita Iva viene presunto di "collaborazione coordinata e continuativa a progetto", salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, qualora sussistano almeno due dei presupposti indicati di seguito.

  1. Durata della collaborazione di almeno 8 mesi nell'arco di un anno, dati da 241 giorni anche non continuativi per due anni consecutivi. Si sottolinea che tale periodo va individuato per ciascun anno dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per la verifica della sussistenza di tale presupposto il periodo da cui si parte è il biennio 2013-2014.
  2. Fatturato pari all'80 per cento nell'arco di due anni solari consecutivi con decorrenza 18 luglio 2012, non coincidente necessariamente con l'anno solare 1° gennaio-31 dicembre, derivante da prestazioni autonome fatturate, indipendentemente dall'effettivo incasso delle somme pattuite.
    Si precisa che nel caso si in cui i due presupposti dei tre necessari fossero i primi due sopradescritti, si ritiene che, poichè ai fini della Durata il periodo di riferimento è il periodo 1° gennaio- 31 dicembre di due anni consecutivi, gli anni solari considerati anche ai fini del Fatturato dovranno coincidere con il suddetto periodo: 1° gennaio-31 dicembre di due anni consecutivi.
    Si evidenzia che la verifica dei primi due presupposti potrà essere effettuata decorsi i due anni indicati dalla normativa.
  3. Postazione fissa di lavoro: tale presupposto si verifica quando, durante i periodi di tempo di cui ai punti precedenti, necessario alla sussistenza di uno dei due presupposti sopracitati, il collaboratore utilizza una postazione fissa all'interno dei locali del committente.

TEMPISITICHE PER VERIFICARE LA SUSSITENZA DEI PRESUPPOSTI
Il momento a partire dal quale si potrà effettuare una verifica anche da parte dei lavoratori interessati, dipenderà dalla combinazione delle condizioni sopra riportate, infatti:

  • la verifica non potrà essere fatta prima del 18 luglio 2014 se si volesse verificare la sussistenza della postazione fissa e del fatturato di oltre l'80%,
  • la verifica non potrà essere fatta prima del 2015 se si volesse verificare la sussistenza del presupposto della durata della collaborazione e del presupposto della postazione fissa oppure del presupposto della durata della collaborazione e del presupposto del fatturato.

OPERATIVITA' DELLA PRESUNZIONE E RELATIVE CONSEGUENZE
Anche nel caso in cui si verificasse la sussistenza di due dei tre presupposti descritti in precedenza, comunque si tratta di una presunzione relativa, in quanto il committente può sempre dimostrare la genuinità del rapporto di lavoro autonomo. Pertanto, quando il committente dimostra in maniera concreta l'esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo non si applicherà la presunzione e la prestazione resa dal titolare di partita IVA sarà considerata genuina.

Tuttavia qualora la prestazione effettuata verso un committente da parte di un titolare di partita Iva non risultasse riconducibile a un incarico di lavoro autonomo occasionale, il contratto si trasformerà in:

  • collaborazione coordinata e continuativa a progetto, quando sia presente un progetto;
  • rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di
    costituzione del rapporto, se il progetto non è presente.

DISCIPLINA ASSICURATIVA E PREMIO ASSICURATIVO
Qualora si attesti la conversione di prestazioni autonome in collaborazioni coordinate e continuative a progetto, l'obbligo assicurativo esso è assolto se sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Per quanto invece riguarda il calcolo del premio assicurativo, valgono le istruzioni in vigore per i lavoratori parasubordinati e pertanto il premio assicurativo viene ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente ed è calcolato in base al tasso applicabile all'attività svolta, sull'ammontare delle somme effettivamente erogate al collaboratore, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall'Inail.

ESCLUSIONI DI PRESUNZIONE DI CO.CO.PRO
La presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa è esclusa, quando la prestazione:

  • è legata a competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso percorsi formativi rilevanti oppure è legata a capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso importanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
  • è svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali che per l'anno 2012 è di euro 18.662,50;
  • è resa nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione a un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali e stabilisce specifici requisiti e condizioni.

REGIME TRANSITORIO
Le nuove regole imposte dalla Riforma del Lavoro entreranno in vigore dal 18 luglio 2013 per i rapporti già in essere, al fine di dare il tempo necessario ai professionisti e alle aziende di adeguarsi alle nuove disposizioni. Per le nuove collaborazioni instaurate dopo l'entrata in vigore della Riforma del Lavoro, le nuove disposizioni sono applicabili dal 18 luglio 2012.

(Fonti: Inail, Circolare n. 15 del 20 marzo 2013, D.Lgs. n.276/2003 art.69 bis)

AUTORE:

Dott.ssa Cristina Orlando

Consulente del Lavoro
Studio Dott.ssa Cristina Orlando
Dopo aver conseguito laurea in Economia Aziendale, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro. Titolare di un proprio studio professionale, specializzato...
in amministrazione e gestione del personale delle piccole e medie imprese, ha maturato esperienze in aziende nell’ambito del controllo di gestione e dell’amministrazione del personale. Ha svolto docenze presso la scuola di alta formazione per gli operatori delle politiche del lavoro nelle materie di Diritto del Lavoro e Legislazione Sociale, ha svolto docenze nell’ambito di master Universitari di 1° livello in Direzione del Personale.
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