(grafico elaborato dalla Banca d'Italia)
Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.
In primo luogo, si sacrificano gli interessi dei "proprietari" della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni.
In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni - al fine di ricapitalizzare la banca - e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un'obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l'autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria.
In ambito di "investimenti obbligazionari" è quindi importante distinguere le obbligazioni "normali" (nel gergo bancario "senior") da quelle "subordinate". Le prime sono privilegiate rispetto agli azionisti. Le seconde invece, in caso di liquidazione o fallimento dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo aver pagato i creditori ordinari (compresi i possessori delle obbligazioni senior). Le obbligazioni subordinate vengono quindi normalmente trattate alla stregua delle azioni (tanto che spesso vengono emesse al posto di azioni poiché rappresentano un'alternativa meno onerosa per l'azienda emittente).
L'ordine di priorità per il bail in è il seguente:
E cosa rischiano i depositanti?
I depositi fino a 100.000 euro, cioè quelli protetti dal Fondo di garanzia dei depositi, sono espressamente esclusi dal bail-in. Questa protezione riguarda, ad esempio, le somme detenute sul conto corrente o in un libretto di deposito e i certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia; non riguarda, invece, altre forme di impiego del risparmio quali le obbligazioni emesse dalle banche. Nella valutazione del limite di garanzia è necessario prendere in considerazione il depositante e non il deposito; per i conti cointestati quindi nel limite si conteggia la quota del depositante sul deposito cointestato che, secondo le norme civilistiche, si presume paritaria tra i cointestatari.
Anche per la parte eccedente i 100.000 euro, i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese ricevono un trattamento preferenziale. In particolare, essi sopporterebbero un sacrificio solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale.
I depositi al dettaglio eccedenti i 100.000 euro possono inoltre essere esclusi dal bail-in in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria a condizione che il bail-in sia stato applicato ad almeno l'8% del totale delle passività.
In Italia la completa applicazione del bail-in è prevista solo a partire dal 2016; tuttavia, la svalutazione o la conversione delle azioni e dei crediti subordinati, fra cui gli strumenti di capitale, è applicabile già da quest'anno, quando essa sia necessaria per evitare un dissesto (vedi recenti casi agli onori della cronaca).
Clicca qui per leggere l'approfondimento pubblicato dalla Banca d'Italia nel luglio 2015.
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