Giovedì 11 luglio 2013

L'automatismo può annullare anche il ravvedimento

a cura di: Bollettino Tributario d'Informazioni
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L'automatismo può annullare anche il ravvedimento

La riforma di Equitalia, da più parti prospettata come necessaria per ovviare all'eccessiva rigidità del sistema, non potrà esimersi dal fare i conti con l'automatismo di talune procedure

che non di rado determina un grave pregiudizio per i contribuenti, e quindi non potrà non prevedere un riassetto totale dell'intero sistema di controllo delle dichiarazioni.

Le attuali tre fasi del controllo

Attualmente il controllo delle dichiarazioni annuali dei contribuenti in tema di imposte dirette si articola in tre fasi distinte: il controllo automatico previsto dall'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da effettuarsi «entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo»; il controllo formale previsto dai successivi artt. 36-ter e 37, da effettuarsi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, ovvero alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisite dall'Amministrazione finanzia-ria attraverso le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, di quelli raccolti dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui sia venuta comunque in possesso; e, infine, la rettifica o accertamento, da effettuarsi con avvisi notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi, ovvero, in caso di mancata presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata.
I suddetti termini per l'accertamento sono stati raddoppiati, relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione, dall'art. 37, commi 24 e 25, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), e trasfuso nell'art. 43, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973, in caso di violazione che comporti l'obbligo di denuncia alla Procura della Repubblica di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Il controllo automatico
In realtà il controllo cosiddetto "automatico" non è un controllo nel senso comune della parola, ma una mera «liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta», con la particolarità, peraltro singolare, che, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria è abilitata a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi, ovvero nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni, ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella previste dalla legge ovvero non spettanti, nonché le deduzioni dal reddito e i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni, e infine controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, e che i dati contabili risultanti dalla suddetta liquidazione «si considerano a tutti gli effetti dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta».
«Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero nei controlli eseguiti dall'ufficio ... emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente ed al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali», e «qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto d'imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione».
Al di fuori delle suddette ipotesi l'art. 13, primo comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, prevede che «chi non esegue in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione ... è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato ... Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e ai sensi dell'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

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