Mercoledì 26 marzo 2014

L'omologazione degli apparecchi tv, ovvero il cimitero degli elefanti

a cura di: Studio Avv. Maurizio Iorio
PDF
L'omologazione degli apparecchi tv, ovvero il cimitero degli elefanti

Un storia di burocrazia italiana.

Persiste in Italia, in piena era "digitale", una forma di omologazione degli apparecchi TV pensata, mirata ed istituita in piena epoca analogica, che appare oggi in aperta violazione dei trattati UE ma che, secondo il MISE, è tuttora in vigore.
Voglio raccontare una storia di burocrazia ministeriale, molto assurda e, purtroppo, molto italiana.

TRATTATI ISTITUTIVI EUROPEI E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI
Cominciamo col ricordare che Il 25 marzo 1957 gli Stati membri dell'Unione Europea hanno sottoscritto il Trattato di Roma che ha rappresentato la costituzione della Comunità Economica Europea e formalizzato il principio della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Principio che è stato trasmesso, consolidato ed ampliato in tutti i successivi trattati istitutivi che ci hanno portato al Trattato di Lisbona e quindi al Trattato sull'Unione Europea (TUE) al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ed alla carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

Questo processo ha comportato fin dal suo inizio l'esigenza di costituire un sistema di norme tecnico-giuridiche posto "al di sopra" di quello dei singoli stati nazionali, che superasse progressivamente le singole e onerose omologazioni nazionali richieste nei vari Stati Membri ma potesse garantire una rispondenza costruttiva a norme tecniche comuni, sotto il profilo qualitativo, dei prodotti destinati a circolare tra i vari Stati Membri o, là dove ciò non fosse (ancora) possibile per le difficoltà tecniche ed i tempi necessari, quanto meno a una loro conformità a principi comuni di sicurezza, atti ad assicurare la non pericolosità a tutela sia della sicurezza e della salute degli utenti che del libero mercato.

"NUOVO APPROCCIO": ELABORAZIONE DI REQUISITI ESSENZIALI COMUNI DI SICUREZZA
E' stato quindi elaborato, anzitutto, il principio del "Nuovo Approccio", con la Risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 ("Risoluzione del Consiglio relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione"), la quale sottolinea l'urgenza di "ovviare alla presente situazione nel settore degli ostacoli tecnici agli scambi e alla incertezza che ne risulta per gli operatori economici" e apre la strada ad una nuova tecnica normativa/legislativa comunitaria fondata sulla redazione di direttive che prevedono l'individuazione dei requisiti essenziali (di sicurezza, di protezione o di fenomeno, come ad esempio nel caso della direttiva sulla compatibilità elettromagnetica) che devono necessariamente possedere tutti i prodotti commercializzati nella Comunità e il ricorso, che rimane facoltativo, alle norme tecniche europee armonizzate. In questo modo, purché un determinato prodotto sia conforme per lo meno ad alcuni requisiti fondamentali di sicurezza individuati e concordati a livello europeo, può liberamente circolare nel territorio della comunità, senza che sia più necessaria alcuna omologazione nazionale, anche quando non sussistono (ancora) in proposito specifiche e dettagliate norme tecniche armonizzate europee, alle quali comunque si punta.

Nuovo approccio "Globale": si è quindi passati ad elaborare procedure omogenee di accertamento dei "Requisiti essenziali": il 16.01.1990 Viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (all'epoca "delle Comunità europee"), a seguito di approvazione da parte del Consiglio delle Comunità Europee, la Risoluzione del Consiglio del 21.12.1989 concernente "un approccio globale in materia di valutazione della conformità", per l'applicazione di procedure comunitarie.
Nuovo approccio "Modulare": quindi, le procedure comuni così individuate sono dettagliate, definite e distinte in determinate tipologie, ossia in "moduli" omogenei: il 30/08/1993 viene pubblicata i sulla Gazzetta Ufficiale la Decisione 93/465/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica.
In tale decisione viene stabilito quali sono le procedure di valutazione di conformità che devono essere richiamate dalle direttive comunitarie di tipo Nuovo Approccio.

SITUAZIONE ATTUALE E MARCHIO CE
Esiste ormai una serie cospicua di direttive redatte e adottate sulla base delle disposizioni relative al Nuovo Approccio e all'Approccio Globale, siano esse costruite rispetto all'articolo 114 TFUE, che mira soprattutto ad assicurare la libera circolazione delle merci nella UE e/o la circolazione di merci conformi a regole inderogabili di sicurezza (cosiddette "Direttive di Prodotto", come ad esempio quella sula bassa tensione) o all'articolo 153 TFUE, che mira a raggiungere la conformità dei prodotti a requisiti di base comuni, arricchibili se del caso dai singoli Stati (direttive cosiddette "Sociali" (come ad esempio quelle sulla salute e sicurezza dei lavoratori).
Le direttive "Sociali", quindi, sono posso essere trasposte in modo parzialmente diverso da Stato membro a Stato membro.
Oggi, i requisiti di sicurezza (quali ad esempio, nel caso degli apparecchi di telecomunicazione: sicurezza degli utenti, delle reti di comunicazione, della privacy, protezione da frodi, accesso a servizi di emergenza e altri) sono nella maggioranza dei casi "incorporati" in norme tecniche armonizzate a livello europeo ("norme EN") con la conseguenza che la conformità alle norme EN, quando queste sussistono e sono state applicate, attesta la conformità ai requisiti essenziali stessi.
In particolare, é richiesto anzitutto al Produttore che intenda immettere in commercio apparecchi elettrici o elettronici di accertare preventivamente e di attestare, secondo uno o più dei "moduli" procedurali previsti i, la conformità degli apparecchi a tali requisiti e di attestarla, tra l'altro, tramite le eseguenti operazioni: (a) riproducendo sull'apparecchio (se manca lo spazio sull'imballaggio e sulla documentazione di accompagnamento) il marchio CE, (b) redigendo un'apposita dichiarazione di conformità da esibire alle autorità che la richiedano e, (c) predisponendo un documento di fabbricazione da tenere a disposizione delle autorità.

Per continuale a leggere l'articolo dell'Avv. M. Iorio clicca qui.

 

Fonte: http://www.avvocatoiorio.it
AUTORE:

Avv. Maurizio Iorio

Avvocato
Studio Avv. Maurizio Iorio
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • La riforma dei procedimenti di composizione delle crisi aziendali

    La riforma dei procedimenti di composizione delle crisi aziendali

    Il Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 (cd. “decreto sviluppo e crescita sostenibile”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012, ha previsto rilevanti modificazioni della normativa relativa ai procedimenti di composizione delle crisi aziendali. Il decreto stesso ha altresì previsto che le nuove disposizioni debbano essere applicate ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, nonché ai piani attestati elaborati successivamente al predetto termine. Tenuto conto che la legge di conversione è entrata in vigore in data 12 agosto 2012, ne deriva che le nuove norme saranno operative per i procedimenti introdotti a decorrere dal giorno 11 settembre 2012. Entro breve, pertanto, gli operatori del settore (magistrati, avvocati, commercialisti) dovranno necessariamente interagire con le nuove disposizioni. Il presente lavoro si prefigge lo scopo di svolgere una prima analisi delle nuove disposizioni, dando opportuna evidenza delle ragioni che ne hanno indotto l’emanazione, al fine di orientare gli operatori del settore nella gestione dei procedimenti compositori che saranno introdotti in vigenza della nuova normativa.

    a cura di: Studio Martini e Associati
Attenzione: la pubblicazione dell'articolo risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

Documenti correlati:

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS