In merito al trattamento fiscale il Documento del CNDCEC evidenzia come, ai fini delle imposte sui redditi, non esista una norma che espressamente si occupi dei costi dei servizi professionali connessi all'operazione di ristrutturazione del debito.
Per quanto concerne l'esercizio di competenza fiscale delle "spese di acquisizione dei servizi", l'art. 109, comma 2, lettera b) del TUIR stabilisce che dette spese "si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate", fermo restando che per le "spese relative a più esercizi", diverse da quelle relative a studi e ricerche e dalle spese di pubblicità, di propaganda e di rappresentanza, l'art. 108, comma 3, del TUIR ne prevede la deducibilità "nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio". E' quindi evidente che, alla luce di quanto affermato al riguardo dall'OIC 6, detti costi sono normalmente deducibili nel periodo d'imposta in cui le prestazioni di servizi acquisite sono state ultimate.
Laddove invece l'estensore del bilancio optasse per la capitalizzazione di detti costi sulla base della loro (comprovata) "futura capacità di produrre benefici economici futuri" e quindi della "ragionevole certezza di realizzare tali benefici futuri", tali costi resteranno, di conseguenza, deducibili "nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio" in base a quanto disposto dal citato art. 108, comma 3, del TUIR.
Il documento integrale "OIC 24: IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI" e' disponibile qui.
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Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025
Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025: versione Cloud
Applicazione in Cloud per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
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