Non di rado capita che nelle S.r.l. a ristretta base societaria vengano a crearsi posizioni divergenti in ordine alla gestione dell'azienda tra i soci di minoranza e quelli di maggioranza che spesso rivestono anche la qualità di amministratori.
Capita infatti che i soci minoritari non si sentano sufficientemente tutelati dagli amministratori in carica per via delle scelte gestionali da questi compiute; nei casi di maggior conflitto, accade addirittura che i soci di minoranza rimproverino agli amministratori di agire in mala fede, perseguendo interessi strettamente personali a scapito di quelli aziendali.
In tutti questi casi, tuttavia, ci si chiede come possano i soci di minoranza tutelare adeguatamente i propri interessi, in quanto sprovvisti di sufficiente potere decisionale in assemblea o, in generale, in sede di formazione della volontà sociale.
Sovviene in tal senso l'articolo 2476, secondo comma, del codice civile, che prevede che "
i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione". Dunque, nelle S.r.l. è lasciata ai soci non amministratori l'iniziativa per il controllo della regolarità dell'operato degli amministratori e ciò è tanto più significativo laddove, per la mancanza dei presupposti di legge, non sussiste l'obbligo di nomina di un organo deputato al controllo legale.
In questa sede si vuole brevemente riassumere l'iter procedurale del controllo dei soci di minoranza e gli effetti che esso può sortire.
E' tuttavia bene osservare preliminarmente che, attesa la rilevanza delle operazioni di controllo, è opportuno che i professionisti incaricati siano almeno due: un dottore commercialista/revisore legale e un avvocato esperto in materia societaria.
Il procedimento prende avvio con la richiesta dei soci di minoranza agli amministratori, di solito formulata per iscritto, di rendere disponibile all'esame dei professionisti incaricati la documentazione societaria, che, normalmente, si concretizza nell'esibizione dell'atto costitutivo e degli eventuali patti parasociali, dei bilanci di esercizio e di eventuali bilanci consolidati, della documentazione contabile e fiscale con le relative pezze d'appoggio, della documentazione in materia di amministrazione del personale, dei verbali delle assemblee e del consiglio di amministrazione, dei contratti stipulati, delle evidenze delle garanzie personali e reali delle obbligazioni sociali, di eventuali contenziosi e in generale di tutto quanto possa essere utile a valutarne l'operato.
Non di rado, soprattutto quando i rapporti tra le parti sono tesi, si incontra qualche reticenza da parte degli amministratori nel fornire ai soci di minoranza quanto descritto; a tal riguardo si rammenta che tale ritrosìa può integrare il reato societario di impedito controllo(1).
Una volta acquisita la documentazione, viene avviata dal revisore legale una vera e propria attività di indagine finalizzata ad analizzare e verificare la regolarità della gestione posta in essere dagli amministratori. L'indagine in questione viene condotta, ad esempio, verificando la formazione delle poste di bilancio sulla scorta dei principi di revisione in vigore, esaminando gli imponibili fiscali dichiarati dalla società sulla base delle norme tributarie vigenti, controllando la conformità alla legislazione giuslavoristica dei rapporti con il personale dipendente, analizzando la regolarità della formazione della volontà degli organi sociali in base alle norme del codice civile e così via.
Infine, il lavoro dell'esperto viene solitamente riassunto in una relazione di revisione, che riporta dettagliatamente le indagini effettuate e i rilievi eseguiti, evidenziando eventuali difformità rispetto agli standard fissati dalla legge e dai principi contabili.
Può accadere (e sovente accade) che dalla relazione finale di revisione si riscontrino irregolarità di diversa gravità nella gestione operata dagli amministratori verificati. A quel punto si apre un tavolo di confronto tra soci di minoranza e soci di maggioranza, i cui esiti possono essere i più disparati, variabili a seconda delle circostanze emerse dalla relazione di revisione. In linea di massima, volendo escludere dalla presente trattazione le irregolarità aventi rilevanza di tipo penale, che vanno sempre segnalate all'autorità giudiziaria competente, le casistiche più ricorrenti possono essere riassunte in:
- dimissioni dell'organo amministrativo verificato e sua sostituzione con un soggetto super partes;
- cessioni di quote con fuoriuscita dalla società di una delle compagini in lite;
- esercizio del recesso da parte dei soci di minoranza.
In tutti i casi sopra evidenziati, tuttavia, l'efficacia dell'intervento dei soci di minoranza è riassumibile nella seguente considerazione: la parte "debole" che ha avviato l'iniziativa ha progressivamente acquisito consapevolezza delle sue possibilità di indagine e ha mutato il proprio rapporto di forza all'interno della compagine sociale, al punto di arrivare a sovvertire le relazioni meramente basate sulle relazioni di maggioranza e di minoranza, riscuotendo pertanto da un lato consistenti benefici economici, derivanti dalle regolazioni reciproche dei rapporti in seguito ad una valutazione economica dei medesimi, dall'altro anche notevoli soddisfazioni sul piano psicologico nei confronti delle proprie controparti, dapprima viste come inamovibili per via della maggioranza dei voti esercitabili in sede di formazione della volontà sociale.
Note:
(1) . Art. 2625 c.c.: "Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."