In primo luogo il fallimento cambierà denominazione diventando "liquidazione giudiziale", anche se saranno mantenute le fattispecie dei reati fallimentari.
In secondo luogo, non sarà più possibile la dichiarazione di fallimento d'ufficio
La riforma dovrà introdurre una norma che definirà cosa si intende per stato di crisi, ovvero probabilità di futura insolvenza, distinguendola espressamente dalla nozione di insolvenza, che verrà conservata nell'ordinamento giuridico.
Un altro cambiamento riguarderà l'ambito processuale. Verrà introdotta una procedura per l'accertamento dello stato di crisi, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 LF, con possibilità di azione da parte del pubblico ministero e degli organi di controllo e vigilanza sull'impresa. Inoltre verrà armonizzato il regime delle impugnazioni per i provvedimenti di apertura della procedura di liquidazione giudiziaria e di omologazione del concordato.
Successivamente la legge delega manifesta l'intenzione del legislatore di assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o insolvenza non solo gli imprenditori commerciali non piccoli, ma ogni categoria di debitore, persona fisica o giuridica, professionista, piccolo imprenditore (anche agricolo) e consumatore. Saranno esclusi da questo procedimento i soli enti pubblici. La legge delega prevede che la procedura dovrà essere differenziata a seconda della tipologia di soggetto ma, nel caso dei piccoli imprenditori (coloro che presentano parametri dimensionali inferiori a quelli indicati nell'art. 1 LF), dovrà essere simile a quella di sovra indebitamento per debitori civili, professionisti e consumatori.
Un altro principio contenuto nella legge delega riguarda la competenza territoriale (dunque il Tribunale competente per la procedura di crisi/insolvenza), per la quale la nozione di "centro degli interessi principale del debitore" dovrà essere ridefinita in conformità all'ordinamento dell'Unione Europea.
La riforma dovrà dare priorità di trattazione alle proposte che prevedono il risanamento della situazione debitoria del soggetto, al fine di prevenire il ricorso alla procedura di liquidazione giudiziale e preservare la continuità aziendale.
Un punto specifico della legge è stato dedicato alla notifica dei provvedimenti di apertura della procedura di accertamento dello stato di crisi; nel caso in cui il debitore sia un professionista o un imprenditore, la notifica tramite PEC dovrà essere resa obbligatoria dalla riforma, con la previsione di una procedura telematica alternativa nel caso in cui la notificazione non sia stata possibile per causa imputabile al destinatario. Inoltre si specifica che all'imprenditore dovrà essere imposto di mantenere attivo l'indirizzo PEC per un anno dalla data di cancellazione dal registro delle imprese.
Un altro elemento indicato dalla legge è la volontà di ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, responsabilizzando gli organi di gestione e riducendo i casi di prededuzione, in particolare con riguardo ai compensi dei professionisti, per evitare che i crediti prededucibili assorbano una parte eccessiva dell'attivo delle procedure.
La legge tratta anche un aspetto organizzativo, riguardante la specializzazione dei giudici in materia concorsuale. In particolare si intende attribuire ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia d'impresa la competenza sulle procedure concorsuali (e sulle cause che ne derivano) di imprese in amministrazione straordinaria e di gruppi di imprese di rilevante dimensione. Per quanto riguarda il consumatore, il professionista e il piccolo imprenditore, invece, rimarranno invariati i criteri vigenti di attribuzione della competenza per le procedure di crisi o insolvenza.
Infine, per le procedure concorsuali relative a imprese "intermedie" tra piccola e grande dimensione, la riforma dovrà individuare i tribunali competenti sulla base dei seguenti criteri:
La legge delega prevede l'istituzione di un albo soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione.
Calcolo Compenso Curatore Fallimentare e nelle procedure di concordato preventivo
Foglio di calcolo in Excel per il calcolo automatico del compenso (o dell'acconto) del Curatore Fallimentare in base al Decreto 25 gennaio 2012, n. 30.
Prevede anche la gestione del compenso per l'esercizio provvisorio.
Il Bonus Natale 2024: informativa e autocertificazione
L’art. 2-bis, del D.L. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative.
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025
Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
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