Venerdì 24 aprile 2015

Le black list si adeguano ai criteri della Stabilità 2015

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Le black list si adeguano ai criteri della Stabilità 2015
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha firmato due decreti ministeriali che modificano le black list sulla "indeducibilità dei costi" e sulle "Controlled Foreign Companies (CFC)", già emanate in attuazione rispettivamente degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi.

I due decreti danno attuazione alle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015, che hanno modificato i criteri previsti per l'elaborazione di tali liste con l'obiettivo di favorire l'attività economica e commerciale transfrontaliera delle nostre imprese.

La legge di stabilità (articolo 1, comma 678) ha previsto che l'unico criterio rilevante ai fini della black list sulla "indeducibilità dei costi" relativi a transazioni effettuate con giurisdizioni estere sia la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l'Italia. È stato eliminato il criterio relativo al livello adeguato di tassazione.

In materia di Controlled Foreign Companies (CFC) l'elaborazione della black list delle giurisdizioni estere è basata sui due criteri dello scambio di informazioni e dell'adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere (articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi). La legge di stabilità (articolo 1, comma 680) ha previsto che un livello di tassazione nel Paese estero inferiore al 50 per cento di quello italiano è considerato sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.

Con il decreto firmato sono quindi stati eliminati dalla "black list CFC" quei Paesi che, oltre ad avere un accordo con l'Italia sullo scambio di informazioni, applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50%.

Riepiloghiamo le due black list come modificate in base ai decreti.

Black List sulla "indeducibilità dei costi" Black List "CFC"
Andorra
Angola
Antigua
Bahamas
Bahrein
Barbados
Barbuda
Brunei
Dominica
Ecuador
Giamaica
Gibuti (ex Afar e Issas)
Grenada
Guatemala
Hong Kong
Isole Marshall
Isole Cook
Isole Vergini statunitensi
Kenia
Kiribati (ex Isole Gilbert)
Libano
Liberia
Liechtenstein
Macao
Maldive
Monaco
Nauru
Niue
Nuova Caledonia
Oman
Panama
Polinesia francese
Portorico
Saint Kitts e Nevis
Samoa
Salomone
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
Sant'Elena
Sark (Isole del Canale)
Seychelles
Svizzera
Tonga
Tuvalu (ex Isole Ellice)
Uruguay
Vanuatu
Alderney (Isole del Canale)
Andorra
Anguilla
Antille Olandesi
Aruba
Bahamas
Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero 
Barbados
Barbuda
Belize
Bermuda
Brunei
Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta 
Gibilterra
Gibuti (ex Afar e Issas)
Grenada
Guatemala
Guernsey (Isole del Canale)
Herm (Isole del Canale)
Hong Kong
Isola di Man
Isole Cayman
Isole Cook
Isole Marshall
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini britanniche
Isole Vergini statunitensi
Jersey (Isole del Canale)
Kiribati (ex Isole Gilbert)
Libano
Liberia
Liechtenstein
Macao
Maldive
Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato
Montserrat
Nauru
Niue
Nuova Caledonia
Oman
Polinesia francese
Saint Kitts e Nevis
Salomone
Samoa
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
Sant'Elena
Sark (Isole del Canale)
Seychelles
Tonga
Tuvalu (ex Isole Ellice)
Vanuatu

 

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