I due decreti danno attuazione alle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015, che hanno modificato i criteri previsti per l'elaborazione di tali liste con l'obiettivo di favorire l'attività economica e commerciale transfrontaliera delle nostre imprese.
La legge di stabilità (articolo 1, comma 678) ha previsto che l'unico criterio rilevante ai fini della black list sulla "indeducibilità dei costi" relativi a transazioni effettuate con giurisdizioni estere sia la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l'Italia. È stato eliminato il criterio relativo al livello adeguato di tassazione.
In materia di Controlled Foreign Companies (CFC) l'elaborazione della black list delle giurisdizioni estere è basata sui due criteri dello scambio di informazioni e dell'adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere (articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi). La legge di stabilità (articolo 1, comma 680) ha previsto che un livello di tassazione nel Paese estero inferiore al 50 per cento di quello italiano è considerato sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.
Con il decreto firmato sono quindi stati eliminati dalla "black list CFC" quei Paesi che, oltre ad avere un accordo con l'Italia sullo scambio di informazioni, applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50%.
Riepiloghiamo le due black list come modificate in base ai decreti.
Black List sulla "indeducibilità dei costi" | Black List "CFC" |
Andorra Angola Antigua Bahamas Bahrein Barbados Barbuda Brunei Dominica Ecuador Giamaica Gibuti (ex Afar e Issas) Grenada Guatemala Hong Kong Isole Marshall Isole Cook Isole Vergini statunitensi Kenia Kiribati (ex Isole Gilbert) Libano Liberia Liechtenstein Macao Maldive Monaco Nauru Niue Nuova Caledonia Oman Panama Polinesia francese Portorico Saint Kitts e Nevis Samoa Salomone Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine Sant'Elena Sark (Isole del Canale) Seychelles Svizzera Tonga Tuvalu (ex Isole Ellice) Uruguay Vanuatu |
Alderney (Isole del Canale) Andorra Anguilla Antille Olandesi Aruba Bahamas Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero Barbados Barbuda Belize Bermuda Brunei Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta Gibilterra Gibuti (ex Afar e Issas) Grenada Guatemala Guernsey (Isole del Canale) Herm (Isole del Canale) Hong Kong Isola di Man Isole Cayman Isole Cook Isole Marshall Isole Turks e Caicos Isole Vergini britanniche Isole Vergini statunitensi Jersey (Isole del Canale) Kiribati (ex Isole Gilbert) Libano Liberia Liechtenstein Macao Maldive Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato Montserrat Nauru Niue Nuova Caledonia Oman Polinesia francese Saint Kitts e Nevis Salomone Samoa Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine Sant'Elena Sark (Isole del Canale) Seychelles Tonga Tuvalu (ex Isole Ellice) Vanuatu |
Calcolo convenienza rivalutazione terreni e partecipazioni: pacchetto software in Excel
La legge di bilancio 2024 ha introdotto a regime la possibilità di effettuare la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni in base, rispettivamente, alle disposizioni degli articoli 5 e 7 della Legge 28.12.2001, n. 448.
Questo pacchetto contiene i software in MS Excel per la rivalutazione di terreni e partecipazioni aggiornati alla luce della Legge di Bilancio 2025.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni e partecipazioni: pacchetto software in Cloud
La legge di bilancio 2024 ha introdotto a regime la possibilità di effettuare la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni in base, rispettivamente, alle disposizioni degli articoli 5 e 7 della Legge 28.12.2001, n. 448.
Questo pacchetto contiene i software in versione cloud per la rivalutazione di terreni e partecipazioni aggiornati alla luce della Legge di Bilancio 2025.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
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