Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le nuove disposizioni in materia di lavoro occasionale.
Alle prestazioni occasionali posso far ricorso sia le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, mediante il libretto Famiglia, che le imprese e professionisti titolari di partita IVA, con esclusione delle aziende che occupano più di 5 dipendenti a tempo indeterminato e degli enti del non profit.
E' ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiori a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata continuativa.
Preliminarmente, per svolgere gli adempimenti previsti, è necessario che sia gli utilizzatori che i prestatori si registrino all'interno di un'apposita piattaforma informatica INPS che ha la finalità di gestire le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi nonché di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori. La modalità di gestione dei pagamenti avviene mediante un sistema elettronico attraverso la predetta piattaforma informatica INPS. Gli utilizzatori effettuano i pagamenti anche mediante il modello di versamento F24, ma non sarà possibile ricorrere all'istituto della compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L'acquisto del libretto nominativo prefinanziato definito «Libretto Famiglia» col quale le persone fisiche che utilizzano prestazioni non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali per piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare, procedono al pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori, può avvenire, oltre che attraverso l'utilizzo dei sistemi elettronici ed il modello F24, anche presso gli uffici postali.
Non è più possibile l'utilizzo del canale delle tabaccherie; inoltre, presso gli uffici postali, è possibile esclusivamente procedere all'acquisto del libretto famiglia.
In ogni caso, il pagamento dei prestatori è effettuato dall'INPS mensilmente. Gli adempimenti descritti possono essere effettuati anche tramite un intermediario. Possono operare quali intermediari esclusivamente i consulenti del lavoro ed altri soggetti abilitati ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
L'utilizzatore della prestazione è tenuto a trasmettere, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, una dichiarazione attraverso la quale devono essere fornite le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) l'oggetto della prestazione;
d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo, in cui occorrerà tenere conto della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La dichiarazione deve essere trasmessa utilizzando l'apposita piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS.
Qualora la prestazione comunicata anticipatamente non venisse successivamente resa dal prestatore, è ammessa la possibilità per l'utilizzatore di comunicare la revoca, che dovrà essere effettuata entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione sempre attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center.
Successivamente non potrà più darsi luogo alla revoca in quanto l'INPS provvederà al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi al lavoratore oggetto della comunicazione.
Nel caso di violazioni relative all'obbligo di comunicazione è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera.
Gli utilizzatori del libretto di famiglia, invece, effettuano la comunicazione mensilmente. In particolare, tale comunicazione andrà effettuata entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione ed ha lo scopo di consentire all'INPS di avere le informazioni circa le prestazioni svolte dal singolo lavoratore nel corso del mese precedente; di conseguenza, l'istituto potrà procedere al pagamento il 15 del mese successivo a quello di riferimento.
La comunicazione si effettua attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS e contiene:
a) dati identificativi del prestatore;
b) compenso pattuito;
c) luogo di svolgimento e la durata della prestazione
d) ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto.
A seguito di tale comunicazione, il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
ONORARI CONSIGLIATI COMMERCIALISTI 2024 (Excel): aggiornato al nuovo prontuario ANC
Grazie ad una proficua collaborazione con ANC (Associazione Nazionale Commercialisti), AteneoWeb pubblica e aggiorna periodicamente il software ONORARI CONSIGLIATI COMMERCIALISTI, che permette di determinare nel dettaglio gli onorari consigliati che possono essere utilizzati come riferimento dal professionista per determinare i compensi delle proprie prestazioni professionali.
Questa nuova versione è aggiornata con la seconda versione del prontuario ANC che prevede la gestione degli onorari per le attività legate al Concordato Preventivo Biennale.
Pacchetto modelli di ricorso contro accertamento per 'operazioni inesistenti'
Secondo il più recente filone giurisprudenziale (Cass. 4.12.2023, n. 35091) la regolarità delle registrazioni contabili e le evidenze documentate dei pagamenti, non sono considerati elementi sufficienti per dimostrare la legittima detrazione dell’IVA o la deduzione di un costo, se l’operazione è qualificata dall’Ufficio come oggettivamente inesistente.
Per i contribuenti raggiunti da atti impositivi aventi per oggetto contestazioni riguardanti l’utilizzazione di fatture per acquisto di beni o prestazioni di servizi riferite asseritamente ad operazioni fittizie, si pone quindi il problema di confutare le presunzioni dell’Amministrazione finanziaria provando in giudizio l’infondatezza dell’atto opposto e dimostrare l’effettività della compravendita, o del servizio eseguito, anche attraverso la produzione di documentazione idonea a provare l’effettiva realizzazione dell’operazione.
Ricorso avverso avviso di accertamento costi per prestazioni di servizi oggettivamente inesistenti
Per i contribuenti raggiunti da atti impositivi aventi per oggetto contestazioni riguardanti l’utilizzazione di fatture per prestazioni di servizi ritenute oggettivamente inesistenti, si pone il problema di confutare le presunzioni dell’Amministrazione finanziaria provando in giudizio l’infondatezza dell’atto opposto e dimostrare l’effettività delle operazioni anche attraverso la produzione di:
documentazione idonea a provare l’effettività della prestazione di servizi oggetto del rilevo;
elementi probatori cartolari tesi a contrastare gli elementi indiziari verbalizzati dai verificatori.
È stato ipotizzato che l’avviso di accertamento derivi da attività istruttoria eseguita dalla Guardia di Finanza.
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