Martedì 14 giugno 2016

Le nuove scadenze di UNICO 2016 dopo la proroga

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Le nuove scadenze di UNICO 2016 dopo la proroga

Salvo quanto precisato in seguito per i soggetti interessati dalla proroga, il 16 giugno 2016 scade il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2015. I versamenti possono essere effettuati entro il 18 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40% (il 16 luglio cade di sabato).
Il pagamento non va effettuato se l'importo a debito, riferito alla singola imposta, è inferiore o uguale a 12 euro, per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali, o a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IVA.

Tabella riepilogativa dei versamenti (termini ordinari per soggetti non interessati dagli studi di settore)

Modello IVA
(presentato in forma autonoma)
16.03.2016
Senza maggiorazione dello 0,4%
Modello IVA
(presentato in forma unificata)
16.03.2016
Senza maggiorazione dello 0,4%
16.06.2016
Con maggiorazione dell'1,20% (3 x 0,40%)
18.07.2016
Con maggiorazione dell'1,60% (4 x 0,40%)
Unico PF 2016
e Unico SP 2016
16.06.2016
18.07.2016
Con maggiorazione dello 0,40%
Unico SC 2016
Entro il giorno 16 del 6° mese successivo a
quello di chiusura del periodo di imposta oppure, per i soggetti IRES che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione
Entro i 30 giorni successivi
Irap 2016
16.06.2016
18.07.2016
Con maggiorazione dello 0,40%

I versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto possono essere rateizzati in rate mensili (entro il mese di novembre) di pari importo e con l'aggiunta di interessi nella misura del 4% annuo.

Le rate mensili scadono:

  • entro la fine di ciascun mese per i soggetti privati;
  • entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA.

Ricordiamo che tutti gli adempimenti ed i versamenti fiscali in scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione; poiché quest'anno il 20 agosto cade di sabato, il termine è posticipato al 22 agosto.
I versamenti derivanti dal modello 730 vengono liquidati con la retribuzione di competenza del mese di luglio (agosto o settembre per i pensionati).

La proroga dei versamenti per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore

Con un DPCM attualmente in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche quest'anno è stata prevista una proroga dal 16 giugno al 6 luglio 2016, del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Dal 7 luglio e fino al 22 agosto 2016 i versamenti possono essere eseguiti con la maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%.

In mancanza di ulteriori dettagli, riteniamo debbano applicarsi gli stessi criteri già adottati negli anni passati e quindi la proroga dovrebbe riguardare tutti i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, compresi coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, i soggetti che determinano il reddito forfettariamente nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.

Nel momento in cui scriviamo non sono disponibili ulteriori elementi ma riteniamo possa essere considerato attendibile il prospetto riepilogativo che segue (e che sarà oggetto di aggiornamento o conferma non appena sarà disponibile il testo del DPCM):

Riepilogo scadenze

Contribuenti assoggettati a studi disettore

Contribuenti NON assoggettati a studi di settore
Versamento saldo e primo acconto (integrale o prima rata)
6 luglio 2016
16 giugno 2016
In caso di pagamento a rate, la seconda rata avrà scadenza 16 luglio 2016 per i contribuenti titolari di partita IVA e 31 luglio 2016 per i contribuenti non titolari di partita IVA
Versamento saldo e primo acconto con maggiorazione 0,4% (integrale o prima rata)
22 agosto 2016
18 luglio 2016
In caso di pagamento a rate, la seconda rata avrà scadenza 16 settembre 2016 per i contribuenti titolari di partita IVA e 31 agosto 2016 per i contribuenti non titolari di partita IVA

 

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    Nel documento sono riportati, in forma sintetica, gli effetti fiscali (imposte dirette, indirette e ipocatastali) delle operazioni di cessione, donazione e successione, sia di aziende che di partecipazioni societarie.

    Sono sintetizzati i profili di imposizione, diretta ed indiretta, per le seguenti fattispecie:

    - cessione di azienda;
    - donazione di azienda;
    - successione di azienda;
    - cessione di partecipazione societaria;
    - donazione di partecipazione societaria;
    - successione di partecipazione societaria.

    Sono esporti, inoltre, i tratti salienti dei patti di famiglia, con rimando alla relativa normativa.

    Il documento è aggiornato gennaio 2025.

    a cura di: Dott. Giuseppe Rebecca
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