Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato stampa del 9 gennaio 2015, ha precisato che il meccanismo dello "split payment" si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data, escludendo quindi dall'applicazione della nuova normativa eventuali fatture emesse dai cedenti o committenti precedentemente al 1 gennaio 2015 ma con IVA ad esigibilità differita ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972.
In merito all'esigibilità dell'imposta, si prevede altresì che, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l'imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell'amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.
Restano espressamente esclusi dalla nuova disciplina i «...compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito». La locuzione utilizzata dal legislatore, pur ingenerando letteralmente qualche dubbio, sembra riferirsi a tutte le prestazioni di servizi soggette a ritenuta sia a titolo d'imposta che a titolo d'acconto (che sono la fattispecie di gran lunga più rilevante).
Operativamente, con l'introduzione dello "split payment", il cedente/prestatore continuerà ad emettere la fattura nei modi ordinari, la P.A. destinataria, onorerà il suo debito nei confronti del cedente/prestatore solo per quanto riguarda il solo corrispettivo, versando l'IVA direttamente all'Erario. Nella sua liquidazione IVA periodica il cedente/prestatore considererà la stessa IVA come già versata.
E' facilmente intuibile come questo meccanismo sia destinato ad incrementare il credito IVA in capo alle imprese: la norma stessa prevede ai soggetti che effettuano operazioni assoggettate allo "split payment", verranno eseguiti i rimborsi IVA in via prioritaria.
Anticipando in parte i contenuti dell'emanando Decreto attuativo, il comunicato stampa del MEF ha precisato che la P.A. potrà versare l'IVA con diverse modalità:
effettuando un versamento autonomo per ciascuna fattura ricevuta;
effettuando un versamento cumulativo per tutte le fatture relativamente alle quali l'IVA divenga esigibile nel medesimo giorno;
effettuando un versamento cumulativo dell'IVA riepilogata in tutte le fatture relative al mese precedente.
In sede di prima applicazione il versamento dovrà avvenire, da parte della P.A. entro il giorno 16 aprile 2015 relativamente all'IVA relativa a tutte le fatture relative al periodo 1 gennaio - 31 marzo.
Documento riepilogativo fatture inferiori a Euro 300,00 (anno 2025)
Foglio MSExcel per generare i documenti riepilogativi mensili vendite e/o acquisti (art. 6 comma 1 del D.p.r. 695/1996). Utile per i soggetti che hanno rapporti con il pubblico, per importi ridotti, o che devono registrare numerose fatture di modico importo (es. spese ristoranti).
N.B: il file è utilizzabile in “scrittura” fino a 14 mesi dalla data di acquisto ed in sola “lettura” superato l’anno di acquisto.
PACCHETTO ACCESSO SITI FISCALI (accesso diretto con credenziali utente e accesso come delegati)
Il pacchetto contiene i software in MS Excel ACCESSO SITI FISCALI (accesso diretto con credenziali utente) e ACCESSO DELEGATI (Cassetto Fiscale - Fatture e Corrispettivi).
Il primo permette di accedere alle aree riservate dei siti fiscali (Area Riservata Agenzia Entrate / Cassetto Fiscale / Dichiarazioni Precompilate / Fatture Consumatori Finali / Fatture e Corrispettivi / Agenzia Entrate Riscossioni) utilizzando le credenziali dell’utente.
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