Giovedì 15 gennaio 2015

Lo Split Payment per le fatture alla P.A.

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Lo Split Payment per le fatture alla P.A.
La legge di Stabilità 2015 (art.1, co.629, lett.b, della legge 190/2014 che introduce il nuovo art.17-ter al D.P.R. 633/1972) ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, un nuovo meccanismo, denominato "split payment", che trasferisce a carico della Pubblica Amministrazione il versamento dell'IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei suoi confronti, ancorché il committente o cessionario pubblico non sia debitore d'imposta ai sensi e per gli effetti delle norme del D.P.R. n. 633/1972.

In particolare, il nuovo art.17-ter del D.P.R. 633/1972, prevede che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti della P.A., l'IVA dovrà essere da queste versata direttamente all'Erario, secondo modalità e tempi stabiliti con un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, anziché corrisposta in via di rivalsa alle imprese cedenti i beni o prestatrici dei servizi.

Si considerano componenti della P.A.:

  • lo Stato e gli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
  • gli enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti;
  • le CCIAA;
  • gli istituti universitari;
  • le aziende sanitarie locali;
  • gli enti ospedalieri;
  • gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
  • gli enti pubblici di assistenza e beneficenza;
  • gli enti pubblici di previdenza.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato stampa del 9 gennaio 2015, ha precisato che il meccanismo dello "split payment" si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data, escludendo quindi dall'applicazione della nuova normativa eventuali fatture emesse dai cedenti o committenti precedentemente al 1 gennaio 2015 ma con IVA ad esigibilità differita ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972.

In merito all'esigibilità dell'imposta, si prevede altresì che, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l'imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell'amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.
Restano espressamente esclusi dalla nuova disciplina i «...compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito». La locuzione utilizzata dal legislatore, pur ingenerando letteralmente qualche dubbio, sembra riferirsi a tutte le prestazioni di servizi soggette a ritenuta sia a titolo d'imposta che a titolo d'acconto (che sono la fattispecie di gran lunga più rilevante).

Operativamente, con l'introduzione dello "split payment", il cedente/prestatore continuerà ad emettere la fattura nei modi ordinari, la P.A. destinataria, onorerà il suo debito nei confronti del cedente/prestatore solo per quanto riguarda il solo corrispettivo, versando l'IVA direttamente all'Erario. Nella sua liquidazione IVA periodica il cedente/prestatore considererà la stessa IVA come già versata.
E' facilmente intuibile come questo meccanismo sia destinato ad incrementare il credito IVA in capo alle imprese: la norma stessa prevede ai soggetti che effettuano operazioni assoggettate allo "split payment", verranno eseguiti i rimborsi IVA in via prioritaria.

Anticipando in parte i contenuti dell'emanando Decreto attuativo, il comunicato stampa del MEF ha precisato che la P.A. potrà versare l'IVA con diverse modalità:
effettuando un versamento autonomo per ciascuna fattura ricevuta;
effettuando un versamento cumulativo per tutte le fatture relativamente alle quali l'IVA divenga esigibile nel medesimo giorno;
effettuando un versamento cumulativo dell'IVA riepilogata in tutte le fatture relative al mese precedente.

In sede di prima applicazione il versamento dovrà avvenire, da parte della P.A. entro il giorno 16 aprile 2015 relativamente all'IVA relativa a tutte le fatture relative al periodo 1 gennaio - 31 marzo.

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