Esempio:
Imponibile = 100,00
IVA 22% = 22,00
Totale = 122,00
A dedurre:
IVA 22% = 22,00 "IVA da versare a cura del cliente - ex art. 17 ter, DPR 633/1972"
Totale a pagare = 100,00
Seguendo il tenore letterale della norma, ciò che rileva è l'aspetto contabile concernente la liquidazione IVA. Ergo, tutte le fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dall'effettivo periodo di effettuazione dell'operazione, dovranno essere compilate seguendo lo schema sopra esposto.
Al riguardo, occorre notare che, rientrando le operazioni in questione nel volume d'affari IVA, sarà consigliabile predisporre le procedure informatiche, onde fare in modo che le stesse consentano l'immediato riporto nella dichiarazione IVA annuale afferente il 2015, che verrà elaborata nel 2016.
Il principale problema che detta novità legislativa causerà alle imprese sarà di certo quello di carattere finanziario connesso alla perdita di liquidità aziendale. Non vi è, infatti, chi non veda come, in special modo, quelle società che lavorano prevalentemente con gli enti pubblici, si troveranno in una situazione perenne di IVA a credito, da dover richiedere periodicamente a rimborso. Orbene, al di là dell'aspetto meramente formale, concernente la non automaticità del rimborso e la rilevante burocrazia da affrontare nella predisposizione dei vari documenti indispensabili per ottenerlo, esiste l'ulteriore vincolo dell'Asseverazione obbligatoria, nonché il limite annuo di 700.000,00 euro. Francamente, la promessa che tali tipologie di rimborsi godranno di una precedenza, pare veramente ben poca cosa.
La disposizione prevede, infine, che non sono soggetti al sistema dello split payment, pur se operano con la Pubblica Amministrazione, i soggetti che emettono fattura con ritenuta d'acconto e tutti coloro i quali agiscono già in regime di reverse charge.
E, parlando di reverse charge (ossia, inversione contabile), la Legge di Stabilità ha provveduto ad allargare la platea dei soggetti coinvolti, includendovi anche:
Come noto, il metodo del reverse charge (o inversione contabile) comporta che l'IVA sulla fattura emessa non venga incassata dal fornitore, ma versata direttamente dal cliente nella sua ordinaria liquidazione periodica, previa autofattura.
Tralasciando l'applicazione della norma nei confronti della Grande Distribuzione (per la quale occorrerà attendere il benestare comunitario), nei restanti due casi sopra menzionati (settori: edile ed energetico), la disposizione è da subito in vigore. Pertanto, anche in tal caso (come già osservato in materia di split payment), tutte le fatture con data di emissione 2015 dovranno essere compilate con il metodo dell'inversione contabile.
Esempio:
Imponibile = 100,00
"Operazione senza addebito IVA, ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettera A-ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 (inversione contabile - reverse charge), come modificata dalla L. 23 dicembre 2014, N. 190."
Totale a pagare = 100,00
Ovviamente, le aziende che dovessero risultare a credito d'IVA per effetto del reverse charge, potranno chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione IVA annuale, in base all'art. 30, comma 3, lettera a), DPR 633/1972, ossia in caso di differenza delle aliquote medie sulle vendite e sugli acquisti. In ossequio, poi, all'art. 38-bis, comma 2 (stesso DPR), la medesima condizione consentirà di chiedere il rimborso del credito IVA trimestrale, ovvero di effettuare la c. d. compensazione "orizzontale".
Infine, da quanto complessivamente evidenziato, onde fugare eventuali probabili dubbi in proposito, pare opportuno precisare che, stando l'attuale tenore letterale della normativa, nel caso in cui un soggetto - a esempio - effettui lavori di pulizie in un edificio pubblico, lo stesso, ricadendo nella nuova normativa relativa al metodo dell'inversione contabile, non dovrà tenere conto dell'altrettanto nuovo sistema dello split payment.
Appare evidente come trattasi di normative, le quali avrebbero necessità di un minimo di chiarimenti e istruzioni operative, onde avere il tempo necessario per esserne sufficientemente edotti e scongiurare il pericolo di probabili errori. Non foss'altro perché, sia i soggetti pubblici che quelli privati, necessiteranno di avvalersi di programmi informatici predisposti ad hoc: dunque, per i contribuenti, oltre al danno (perdita di liquidità), anche la beffa (nuovi costi da sostenere).
Insomma, dopo avere esaminato anche tali ulteriori novità dispositive previste dalla Legge di Stabilità, viene confermato il concetto che avevamo già avuto modo di esprimere, secondo il quale le tasse risultano sostanzialmente aumentate (da tale provvedimento legislativo) nel loro complesso e non certo ridotte, come, indefesso, continua a blaterare il nostro stralunato ministro dell'economia.
Lo Split Payment: mini guida per i fornitori delle pubbliche amministrazioni
La legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha modificato il DPR 633/1972, introducendo l’art. 17-ter, che prevede il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment).
Subappalto edilizia: il 'reverse charge' - aliquota 22 %
Foglio di calcolo(MSExcel) per la compilazione dell’integrazione alla fattura di acquisto emessa senza addebito di IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. 633/72. Nuova versione con aliquota al 22%.
Come si individua il momento rilevante per le operazioni con contribuenti black list ai fini della comunicazione di un acquisto di servizi, per il quale si applica il meccanismo del reverse-charge, nell’ipotesi in cui l’operazione risulta registrata nelle scritture contabili obbligatorie prima dell’assolvimento dell’imposta mediante detto meccanismo?
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