2. Evoluzione normativa
Consapevoli di questa realtà, sia l'OCSE che l'Unione europea si sono occupate di queste problematiche: in effetti se i principi ispiratori furono stabiliti a Bruxelles e a Ottawa con la Direttiva 374/1998/CE del 6 luglio 1998, la svolta decisiva si ebbe con l'introduzione della Direttiva 38/2002/CE.
La Direttiva in oggetto, emanata a integrazione dell'art. 9 della IV Direttiva 77/388/CE, muove dal presupposto che le operazioni on-line siano sempre considerate come prestazioni di servizi e non cessioni di beni, dovendo, inoltre, scontare l'imposta secondo le aliquote ordinarie previste dagli Stati membri. A tali operazioni non sono applicabili le liquote agevolate di cui all'art. 12, par. 3, lett. a), della IV Direttiva; ne consegue che la mancata applicazione delle aliquote agevolate alle operazioni di commercio elettronico diretto crea un'evidente disparità tra le operazioni che si differiscono solo per il metodo di commercializzazione.
In tal senso il prelievo non è parametrato in relazione all'oggetto della prestazione bensì alle modalità con cui quest'ultima è effettuata.
Questa diversità di trattamento nell'applicazione delle aliquote assume in sé aspetti contrastanti perché se, da un lato, si tende a elevare di 1/5 il costo dei servizi in rete, dall'altro si potrebbe incentivare un mercato "sommerso".
La Direttiva in questione è stata particolarmente significativa per aver dato luogo alla tassazione dei beni digitalizzati e alla detassazione di quelli destinati ai consumatori che risiedono fuori dall'Unione europea. La novità più significativa ha riguardato la scelta di un nuovo criterio di individuazione del luogo di tassazione delle operazioni riguardanti il commercio diretto.
La disciplina in esame ha, infatti, stabilito che i servizi resi tramite mezzi elettronici da imprese extracomunitarie a privati consumatori, residenti nei Paesi comunitari, dovevano essere tassati nel territorio di consumo, cioè nel luogo dove risiede il committente e non in quello di residenza del prestatore del servizio, ribaltando così il principio generale di imposizione nel luogo del prestatore del servizio.
Ciò è stato voluto, dunque, al fine di riequilibrare la competitività delle imprese europee rispetto ai concorrenti statunitensi, che in virtù della legge locale non applicano la Sales tax sulle vendite via internet.
Bisogna evidenziare che, in virtù della Direttiva in questione, le prestazioni di servizi elettronici fornite a un cliente privato europeo da un operatore extracomunitario che non ha stabile organizzazione nel territorio dello Stato sono imponibili ai fini IVA nell'Unione europea e in particolare nello Stato di residenza del consumatore privato.
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