Divenuto obbligatorio dal 1 Luglio 2009, il discusso e criticato attestato di prestazione energetica è stato di recente oggetto di importanti modifiche, con l'entrata in vigore del Decreto "Destinazione Italia" del 23 dicembre 2013.
La mancata allegazione dell'Ape non è più causa di nullità del contratto: il nuovo DL "Destinazione Italia" abroga la norma che aveva disposto la sanzione della nullità dell'atto di trasferimento di proprietà - a titolo oneroso o gratuito - di beni immobili e dei nuovi contratti di locazione in mancanza di consegna dell'attestazione di prestazione energetica.
Il decreto legge Destinazione Italia introduce una disposizione che sostituisce quella introdotta lo scorso giugno; queste le novità introdotte:
Nei contratti di compravendita,trasferimento a titolo oneroso e locazioni di edifici o singole unità immobiliari, bisogna dunque inserire una clausola apposita dove l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto l'attestato di certificazione energetica.
Entrato quindi in vigore l'obbligo di allegare l‘APE al contratto, tranne per i contratti d'affitto di singole unità immobiliari, in questi casi è sufficiente che all'interno del contratto il conduttore specifichi di aver ricevuto tutta la documentazione.
Controlli e disamina di eventuali contestazioni sulle violazioni saranno svolti dalla Guardia di Finanza o dall'agenzia delle Entrate, all'atto della registrazione.
Il nuovo DL "Destinazione Italia" rassicura acquirenti, venditori, locatori, inquilini e principalmente notai e agenti immobiliari, in quanto la nullità aveva di fatto bloccato o messo a rischio la validità di numerosi contratti immobiliari.
Contratti già dichiarati nulli: viene introdotta una sorta di sanatoria; su richiesta di almeno una delle parti o di un suo "avente causa" , per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del Dl Destinazione Italia, non si applica la nullità bensì la sanzione amministrativa. Nel caso in cui la nullità non sia già passata in giudicato, infatti una delle due parti in causa ( acquirente o conduttore) può chiedere che questa sia sostituita con l'applicazione delle nuove sanzioni.
Fonte: Leonardo BlogImmobiliare, "APE, l'atto non è più nullo"
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