I soggetti coinvolti sono:
Evidenziamo come l'indeducibilità dei costi in capo alla società sia prevista a prescindere dall'ammontare della differenza riscontrata tra corrispettivo convenuto e valore normale.
A questo evidente eccesso, in contrasto con il principio della capacità contributiva, si aggiunga la difficoltà nell'individuare un corretto ed inattaccabile valore normale: questione questa che potrebbe far lievitare il contenzioso.
Esempio 1
Una società concede in affitto un appartamento a un socio per un corrispettivo di 15.000 euro annui e deduce costi (manutenzioni ordinarie e altri costi, per la quota deducibile) inerenti lo stesso appartamento, per 500 euro annui.
A seguito di verifica fiscale, l'Agenzia Entrate determina un valore normale (per l'affitto di quell'appartamento) pari a 16.000 euro. Le conseguenze saranno:
- maggior reddito determinato in capo al socio locatore per 1.000 euro;
- maggior reddito determinato in capo alla società per 500 euro (per effetto dell'indeducibilità di tutti i costi riferiti a quel bene).
Esempio 2
Una società concede in comodato un appartamento a un socio e non deduce i corrispondenti costi (manutenzioni ordinarie e altri) inerenti lo stesso appartamento.
Il valore normale (per l'affitto di quell'appartamento) è pari a 16.000 euro.
Dal prossimo 1° gennaio 2012:
- il socio beneficiario deve dichiarare un reddito di 16.000 euro
- la società non potrà dedurre alcun costo riferito a quel bene.
A seguito di verifica fiscale, l'Agenzia Entrate determina un valore normale (per l'affitto di quell'appartamento) pari a 16.500 euro. Le conseguenze saranno:
- maggior reddito determinato in capo al socio locatore per 500 euro.
Controlli
Al fine di garantire l'attività di controllo, la nuova norma pone a carico dell'impresa concedente ovvero del socio o del familiare dell'imprenditore, l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro 60 giorni dal 17 settembre 2011) saranno individuate le modalità e i termini per l'effettuazione della predetta comunicazione. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, la legge prevede una sanzione amministrativa, in solido tra le parti, pari al 30% della differenza tra il corrispettivo annuo convenuto e il valore di mercato del diritto di godimento.
L'Agenzia delle entrate procederà a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.
Entrata in vigore
Le novità qui illustrate si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge (quindi dal periodo d'imposta 2012 per tutti i soggetti con periodo d'imposta corrispondente all'anno solare). Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si dovrà assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Sarà quindi dal 1° gennaio 2012 che:
Già in occasione del versamento del primo acconto dovuto per il 2012 (quindi, indicativamente entro giugno/luglio 2012) il primo acconto dovuto per l'anno 2012 dovrà essere ricalcolato applicando le nuove regole all'anno 2011.
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