Le pene fino a quattro anni devono essere sospese ai fini della richiesta di affidamento allargato (Corte Costituzionale, sentenza n. 41/2018).
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 656, comma 5, del Codice di procedura penale "nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni" (Corte Costituzionale, sentenza del 2 marzo 2018, n. 41)
La questione di costituzionalità era stata sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Lecce con ordinanza del 13 marzo 2017, che aveva ravvisato nell'articolo 656, comma 5, del Codice di procedura penale una violazione degli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione (che tutelano rispettivamente il principio di uguaglianza e la finalità rieducativa della pena).
Occorre premettere che l'articolo 656, comma 5, citato prevede la sospensione dell'ordine di esecuzione laddove la pena da eseguire non sia superiore a tre anni.
La norma serve per consentire al condannato di presentare istanza per ottenere una delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-ter, e 50, comma 1, della Legge 26 luglio 1975, n. 354 e dall'articolo 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così da evitare l'ingresso in carcere.
Tuttavia, il Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, in Legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha introdotto il nuovo articolo 47, comma 3-bis, della Legge n. 354/1975 che prevede una ulteriore forma di misura alternativa, ossia l'affidamento in prova "allargato", che può essere concesso "al condannato che deve espiare una pena detentiva, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire un giudizio positivo circa la rieducazione del condannato e la prevenzione dal pericolo che commetta altri reati".
L'affidamento allargato ha la medesima ratio dell'affidamento già previsto dall'articolo 47, comma 1, della Legge n. 354/1975, dal quale si distingue solo perché il periodo di osservazione del comportamento del condannato è di almeno un anno, anziché di almeno un mese come è invece previsto dall'articolo 47, comma 2, della Legge n. 354/1975.
di Antonella Pedone
REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO Legge Bilancio 2024
Applicazione per il calcolo delle imposte sostitutive dovute per la regolarizzazione del magazzino ex legge di bilancio 2024.
Il DM 24 giugno 2024 ha approvato i coefficienti di maggiorazione necessari per determinare le imposte dovute nel caso in cui si intenda procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino ai sensi dell’art. 1 commi 78-85 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).
Sono stati previsti coefficienti specifici per ogni attività, individuati sulla base dei codici ATECO, distinti in tre diverse tabelle a seconda che il contribuente abbia svolto attività economiche per le quali sono stati approvati, o meno, gli ISA e abbia dichiarato ricavi di importo superiore, o meno, a 5.164.569 euro.
I dati relativi all’adeguamento dovranno essere indicati nella sezione XXVII del quadro RQ del modello REDDITI SC 2024.
LE DISPENSE DI ATENEOWEB: modello Redditi società di capitali 2024
Molte delle modifiche apportate a Redditi Sc/2024 ricalcano gli aggiornamenti effettuati anche su Redditi Sp, a iniziare dal frontespizio che ha fatto spazio al campo “Immobili sequestrati”.
Verbale di riunione del consiglio di amministrazione per l’individuazione del titolare effettivo
L’art. 22 comma 2, del D.LGS 21 novembre 2007, n. 231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, prevede espressamente:
- che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengano e conservino, per un periodo non inferiore a 5 anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscano ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela;
- che le suddette informazioni siano acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni di legge nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.
Il 9 ottobre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che prevede l’adempimento di prima iscrizione nella Sezione dei Titolari Effettivi del Registro Imprese da parte dei soggetti obbligati, da effettuarsi entro il prossimo 11 dicembre 2023.
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