La IV Sezione Civile della Corte di Cassazione, con Sentenza 17.01.2018, n. 930, ha stabilito che la cartella di pagamento non opposta non è suscettibile di acquistare efficacia di giudicato. In sostanza l'iscrizione a ruolo non è una sentenza e per questo motivo non può applicarsi la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. essendo applicabile il termine quinquennale.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
La tematica concernente la prescrizione dei crediti erariali rappresenta una delle problematiche più delicate e controverse in ambito tributario.
È noto il dibattito interpretativo sull'annosa questione giuridica inerente l'applicabilità o meno del termine di prescrizione decennale (art. 2593 c.c.) alle cartelle erariali notificate dall'Agente della riscossione e resesi definitive per mancata opposizione. La dominante giurisprudenza di Legittimità aderisce al principio elaborato dall'art. 2946 c.c. secondo cui la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale a meno che la legge disponga diversamente (cfr. Ord. n. 11749 dell'8 giugno 2015; Sentt. n. 11380 del 6 luglio 2012, n. 17877 del 31 agosto 2011, n. 4283 del 23 febbraio 2010).
Tale indirizzo è stato ribadito dai Giudici di Corte di Cassazione, SS.UU, Sent. n. 23397 del 17 novembre 2016, che a nostro parere (1) sembrava definitivamente porre fine alla disputa giurisprudenziale, circa l'applicabilità del termine decennale dalla notifica ai ruoli erariali.
I Giudici di Legittimità nella sentenza erano chiamati a decidere se la mancata impugnazione della cartella esattoriale la cui pretesa era rappresentata da contributi previdenziali INPS avesse determinato la trasformazione e l'equiparazione di quell'atto di natura amministrativa ad una sentenza di condanna, con conseguente allungamento del termine di prescrizione a dieci anni.
La risposta è stata di segno negativo: la cartella esattoriale è atto amministrativo e la sua natura non cambia, neppure a seguito della mancata opposizione da parte del destinatario nel termine fissato dalla legge. In sostanza, non si prescrive "la cartella", ma si prescrivono i tributi/contributi/sanzioni con essa riscossi, secondo i rispettivi termini prescrizionali previsti dalla legge per ogni singola voce: la cartella (INPS) non opposta non è suscettibile di mutare il termine prescrizionale della pretesa previdenziale (stabilito in cinque anni dalla notifica dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995).
Quindi, per essere più chiari, in materia di contributi previdenziali il termine di prescrizione resta(va) quello quinquennale, come anche in materia di sanzioni amministrative o sanzioni tributarie. Per la tassa automobilistica (bollo auto), il termine di prescrizione resta quello triennale. E per i crediti erariali per vale il termine di prescrizione del credito sotteso, vale a dire quello decennale ex art. 2593 c.c. dalla notifica dell'iscrizione a ruolo non impugnata.
CASSAZIONE, SEZ. VI, SENTENZA 17.01.2018, N. 930
La cartella di pagamento non opposta non è suscettibile di acquistare efficacia di giudicato. In sostanza, l'iscrizione a ruolo non è una sentenza e per questo motivo non può applicarsi la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c..
La sentenza di C.T.R. Lazio aveva ritenuto che il credito erariale per la riscossione dell'imposta, a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, fosse soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale.
Nell'interpretazione di Legittimità la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.
SUGGERIMENTI OPERATIVI
Alla luce del nuovo indirizzo interpretativo - ma tenendo comunque presente l'oscillante orientamento dei Giudici del Supremo Collegio - i contribuenti, decorsi cinque anni e due mesi dalla notifica della cartella, in assenza di atti interruttivi, potrebbero alternativamente:
a) impugnare gli atti di intimazione di pagamento notificati dall'agente della riscossione dinanzi alla Commissione tributaria competente, al fine di far valere la prescrizione delle presupposte cartelle (2);
b) proporre impugnazione avverso l'estratto di ruolo richiesto dal contribuente, documento idoneo a sostenere l'ammissibilità del ricorso dinanzi le Commissioni Tributarie ove si intenda far valere l'intervenuta prescrizione del ruolo.
c) opporsi, ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione forzata eventualmente avviata dall'Agenzia delle entrate, Servizio Riscossione, innanzi al Giudice del luogo dell'esecuzione, chiedendo l'annullamento degli atti esecutivi.
Note:
1. Segnaliamo, tuttavia che alcuni commenti pubblicati in rete successivi alla pubblicazione della sentenza n. 23397/16, al contrario, hanno interpretato le motivazioni della sentenza in termini di estensione del termine quinquennale di prescrizione riferito ai ruoli emessi dall'INPS a tutti i ruoli, compresi quelli erariali.
2. E' stata aggiornata la traccia di ricorso che eccepisce la prescrizione delle cartelle erariali.
Ricorso avverso cartella di pagamento, credito erariale, prescritta
La tematica concernente la prescrizione dei crediti erariali rappresenta una delle questioni più delicate, e dibattute, in ambito tributario. Un recente indirizzo della Corte di Cassazione, ritiene che il termine di prescrizione della cartella esattoriale avente per oggetto carichi erariali sia, in assenza di atti interruttivi, quello quinquennale dalla data di scadenza della cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione, non rivestendo, l’iscrizione a ruolo, natura giuridica di sentenza passata in giudicato.
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