Si ricorda che il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri iva, libro giornale, libro inventari e mastrini) tenuti con sistemi meccanografici è previsto "entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi".
Per le registrazioni relative al 2016 il termine per la stampa dei registri è differente rispetto a quello previsto per le registrazioni 2015 in quanto è mutato il termine per la presentazione delle dichiarazioni.
Il termine è fissato:
La norma prevede inoltre che, in caso di controlli e ispezioni, i dati devono risultare aggiornati sugli appositi supporti magnetici, quindi pronti per la stampa contestualmente alla richiesta e in presenza dei verificatori.
Per quanto riguarda il registro beni ammortizzabili, l'art. 16 DPR 600/73 impone come termine di predisposizione e stampa, quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, quindi per l'anno 2016 entro il 31 ottobre 2017.
Con riferimento al Libro inventari, si ricorda che entro la scadenza dovrà essere non solo stampato, ma anche firmato dall'imprenditore e/o legale rappresentante pena, nei casi più gravi, "l'invalidazione della contabilità".
Le scritture possono essere tenute usando libri rilegati, a fogli singoli o a modulo continuo:
La numerazione è eseguita per facciata utilizzabile, le facciate non numerate devono essere annullate.
Per il libro giornale ed il libro inventari, la numerazione delle pagine deve effettuarsi prima della loro utilizzazione e per ciascun anno, con l'indicazione pagina per pagina dell'anno cui si riferisce. L'anno da indicare è quello cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui è effettuata la stampa della pagina.
Qualora si eserciti la facoltà di vidimare i libri (l'obbligo di vidimazione iniziale è stato soppresso ma resta la facoltà), la numerazione è progressiva per anno, con l'indicazione dell'anno in cui è effettuata la bollatura (Circolare Agenzia delle Entrate n. 92 del 22/10/2001).
Per i soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, per la numerazione e bollatura di libri o registri, l'imposta di bollo è pari a € 32,00 ogni 100 pagine o frazione.
I soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:
Per i soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, per la numerazione e bollatura di libri o registri, l'imposta di bollo è pari a € 16,00 ogni 100 pagine o frazione.
I soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:
Il pagamento dell'imposta di bollo può essere assolto mediante:
In ogni caso, l'imposta di bollo deve essere assolta prima che il registro sia posto in uso.
Sono esenti dall'imposta di bollo:
Smart Cash Flow PMI è un tool in Excel per la verifica dell’adeguatezza dei flussi di cassa prospettici delle piccole e microimprese.
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Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025
Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025: versione Cloud
Applicazione in Cloud per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
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