Il creditore aveva richiesto l'annullamento del trust in quanto atto simulato, ovvero, in subordine, la revocatoria dell'atto di disposizione dei beni in trust.
Il trust, disciplinato dalla Legge di Jersey e istituito in un periodo in cui il disponente era a conoscenza dell'esistenza delle pretese creditorie, aveva in qualità di trustee un soggetto diverso dal disponente, il quale ultimo, peraltro, era incluso tra i beneficiari (insieme alla moglie e ai figli). Non era stato nominato un guardiano e il potere di revoca e sostituzione del trustee era stato assegnato in potestà dei beneficiari (e, dunque, anche dello stesso disponente).
Il Tribunale, pur accogliendo inevitabilmente la revocatoria ordinaria ex art. 2901 Cod. Civ. (ma solo sull'atto di disposizione relativo a quei beni in trust il cui valore risultava commisurato al soddisfacimento del credito), rigetta la domanda afferente il richiesto annullamento dell'atto in quanto simulato, riportando in sede di motivazioni alcune importanti affermazioni che reputiamo interessante riproporre, posto che conferiscono piena legittimazione a quei trust rispettosi della legge regolatrice, ma contenenti clausole "non gradite", né all'Agenzia delle Entrate, né a tanta altra Giurisprudenza.
In particolare, il Tribunale, nel confermare la posizione di litisconsorte del trustee, altresì afferma:
Il Trust è regolato dalla Legge di Jersey.
Oggetto della domanda è l'atto di dotazione dei beni in trust e non l'atto costitutivo del Trust.
In primo luogo deve rilevarsi come (pur avendo l'atto di istituzione del trust evidenziato tra i beneficiari lo stesso disponente) il trust è stato istituito per soddisfare le esigenze dei beneficiari, specificamente nominati nell'atto (i menzionati familiari del disponente).
Così come, pur non essendo stato formalmente istituito un guardiano (la cui mancanza non inficia l'atto istitutivo del trust), sono individuati i soggetti che possono procedere alla revoca e alla sostituzione del trustee.
Il Trust ha con tutta evidenza interposto un trustee nella gestione dei beni successivamente conferiti per consentirne la gestione nell'interesse dei beneficiari, con particolare riferimento al coniuge e ai discendenti del disponente.
Né rilevano circostanze quali il conferimento dell'intero patrimonio immobiliare nel trust o il preteso elemento psicologico (ossia la consapevolezza dell'esposizione debitoria nei confronti del creditore attore e di quello intervenuto), in quanto circostanze non gravemente indiziarie dell'intenzione di un'intestazione fittizia del patrimonio immobiliare oggetto di conferimento nel Trust.
Né si rivengono, altresì, elementi nelle clausole dell'atto di dotazione dei beni in Trust tali da inferire che l'istituente non volesse perseguire l'interesse indicato nell'atto del Trust.
La domanda di simulazione è, pertanto, infondata e va rigettata.
Superfluo precisare che condividiamo motivazione e decisione del Tribunale in questione.
Successioni e donazioni alla prova della semplificazione
Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, lo scorso 9 aprile 2024, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’Iva.
Sintesi della figura del titolare effettivo. Dal 10 Ottobre al via la comunicazione
Dal 10 ottobre all’11 dicembre è obbligatorio l’invio della comunicazione del Titolare Effettivo al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.
La Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023 pubblica il provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che attesta l’operatività dei sistemi di comunicazione del Titolare Effettivo per imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e istituti giuridici affini al Trust.
Come individuare il titolare effettivo: check list
Con il decreto del 29 settembre 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, n. 236) il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha dato il via libera all’operativa del sistema di comunicazione del titolare effettivo. Ciò significa che, presumibilmente entro l’11 dicembre dicembre 2023 , le società di capitali in primis ma anche enti personificati e trust)dovranno comunicare per via telematica il (o i) loro titolari effettivi al competente registro delle imprese.
Dal 10 ottobre 2023 le imprese - persone giuridiche, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini ai trust devono comunicare i loro “titolari effettivi” agli uffici del registro delle imprese.
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