L' UIF ritorna sull'argomento dei fenomeni di criminalità finanziaria connessi all'emergenza sanitaria con un comunicato dell' 11 febbraio 2021.
Rammenta l'UIF di aver fornito precedenti indicazioni sui fattori di rischio di possibili attività illecite venuti in evidenza nel corso della pandemia con un documento del 16 aprile 2020.
In particolare per quanto riguarda i professionisti l' UIF rimarca il ruolo dei medesimi nel rilascio di visti di conformità e asseverazioni in materia di crediti di imposta, allo scopo di intercettare comportamenti funzionali alla creazione artificiosa di tali crediti, nonché alla cessione dei medesimi.
L'UIF sottolinea che non sono state stabilite limitazioni al numero di cessione dei crediti né alla tipologia del cessionario, infatti i vari bonus, specie quelli derivanti da ristrutturazioni e 110%, ma anche il credito di imposta sui canoni di locazione. possono essere ceduti nei confronti di chiunque e ciò rende quindi necessario monitorare che la monetizzazione dei bonus non sia realizzata con capitali illeciti (in nota rimarcando che occorre, tra l'altro, valutare le condizioni economiche della cessione), oltre ad altre valutazioni del caso, quale, ad esempio, la costituzione di società cessionaria del credito sia avvenuta per il solo scopo di acquisire e cedere crediti fiscali.
Viene inoltre sottolineata la necessità di di monitorare l'operatività dei richiedenti per l'accesso a contributi a fondo perduto ed in aggiunta a quanto sottolineato nella comunicazione Uif dello scorso 16 aprile 2020 valutare anche i seguenti elementi:
Per quanto riguarda il settore delle forniture di materiale sanitario occorre valutare la presenza di società che offrono servizi di intermediazione, specie se tale attività sia stata inclusa di recente nell'oggetto sociale, oppure se i fatturati delle commissioni ricevute non appaiano coerenti con quelli dei precedenti esercizi; è naturale, aggiungiamo, che le ditte operanti nelle forniture del settore sanitario hanno registrato a causa della pandemia delle variazioni notevoli di fatturato, variazioni "naturali" causate dalla maggiore domanda, per tali ditte, preesistenti alla pandemia, occorrerà valutare eventuali passaggi di proprietà e di quote, suggerendo un monitoraggio periodico ed una eventuale nuova valutazione del rischio.
Si rammenta che in materia di illeciti fiscali e di cessione dei crediti fiscali il 10.11.2020 era già intervenuta la UIF con il documento "Indicatori di anomalia - schemi fiscali" e, in particolare, nello schema "D" per ciò che concerne tali crediti.
Viene evidenziato che i fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata - inclusi i fenomeni di usura - che si possono manifestare nelle aziende che presentano maggiore vulnerabilità, quali, ad esempio: i settori immobiliari, edile, servizi di pulizia, tessile, turistico, ristorazione, vendita di prodotti alimentari, servizi funerari e trasporti, in pratica i settori che più hanno subito gli effetti delle disposizioni che hanno limitato l'operatività delle aziende operanti in tali settori.
Occorre inoltre valutare se negli assetti proprietari, manageriali e di controllo vi siano soggetti privi di adeguata professionalità o se vi siano strutture complesse od opache che ostacolano l'individuazione del titolare effettivo.
I destinatari degli obblighi di cui al D.lgs. 231/2007 debbono svolgere un'analisi in concreto e una valutazione complessiva dell'operatività rilevata con l'utilizzo di tutte le informazioni disponibili per la tempestiva individuazione dei sospetti che debbono essere porate all'attenzione dell'UIF con tempestività, evidenziando nei campi della SOS che trattasi di segnalazione/comunicazione connessa con l'emergenza COVID.
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Nel 2015 ha conseguito la laurea magistrale in Economia aziendale, indirizzo professioni contabili presso l’Università degli Studi di Torino. Nel 2017 ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio... Leggi di più
Da alcuni anni collabora con lo Studio Franco di Fossano.
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In sede di conversione del D.L. n. 113/2024 (cd. “Decreto Omnibus”) è stata prevista la possibilità, per i soli contribuenti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, di definire in via agevolata i periodi d’imposta dal 2018 al 2022.
Il concordato preventivo biennale: la richiesta di dati e l'analisi della proposta
Il nuovo Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
Il Concordato Preventivo Biennale è disciplinato dal D. Lgs. 13/2024 del 12 febbraio 2024; tuttavia, al fine di renderlo operativo, sono stati successivamente pubblicati ulteriori provvedimenti per definire le metodologie di calcolo del reddito e del valore della produzione proposti dall’Agenzia Entrate e infine, il D.Lgs n. 108 del 5 agosto 2024 ha apportato significative modifiche riguardanti le cause di esclusione, la determinazione del redito, il calcolo degli acconti d’imposta e la tassazione sostitutiva del reddito incrementale.
Il nuovo Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un procedimento fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netto da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
Possono accedere al CPB anche le società che applicano gli ISA. In questi casi, l’accettazione della proposta da parte di società di persone e soggetti equiparati e di società di capitali in regime di trasparenza fiscale, vincolerà anche tutti i soci e gli associati.
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