L'impatto sul contenzioso tributario delle modifiche introdotte, in materia di processo civile, dalla legge 69/2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"). E' questo l'oggetto della circolare n. 17/E del 31 marzo con la quale l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle nuove disposizioni e sulla estensione, o meno, delle stesse al processo tributario, per effetto del rinvio disposto dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/1992.
Le principali novità
Queste le principali novità applicabili al contenzioso tributario:
Inoltre, la circolare chiarisce che, nei casi di riunione dei ricorsi di cui solo alcuni sottoposti alla disciplina dettata dalla legge 69/2009, al fine di evitare possibili declaratorie di inammissibilità da parte della Commissione tributaria adita, gli uffici sono tenuti ad applicare, in via prudenziale, la disciplina normativa più restrittiva.
Efficacia
Come regola generale, si prevede che le modifiche al codice di procedura devono applicarsi ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data dell'entrata in vigore della legge 69/2009. Tuttavia, con riferimento al novellato articolo 327 cpc, viene precisato che gli uffici, in via prudenziale, considerino dimezzato il termine lungo di impugnazione anche in riferimento ai ricorsi notificati in primo grado anteriormente al 4 luglio 2009 e depositati successivamente alla predetta data; ciò, sebbene il giudizio tributario si consideri instaurato alla data di notifica del ricorso e non a quella di deposito.
I commi quinto e sesto dell'articolo 155 cpc devono trovare applicazione anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.
Le disposizioni relative al processo in Cassazione si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso è pubblicato, ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore legge 69/2009.
Michela Grisini
Margherita Susca
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