Giovedì 18 dicembre 2014

Versamento acconto IVA - scadenza 29 dicembre 2014

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Versamento acconto IVA - scadenza 29 dicembre 2014

Lunedì 29 dicembre 2014 sarà l'ultimo giorno utile per versare l'acconto IVA (l'originaria scadenza del 27 dicembre quest'anno cade di sabato).

In estrema sintesi possiamo anticipare che sono tenuti al versamento dell'acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2013 con un debito IVA.

Sono esclusi dal versamento dell'acconto IVA i contribuenti per i quali l'importo dovuto a titolo di acconto risulti inferiore al minimo dovuto pari ad euro 103,29 e in ogni caso quelli che:
  • hanno iniziato l'attività nel corso del 2014,
  • hanno cessato o cesseranno l'attività entro il 30 settembre 2014 i contribuenti trimestrali ed entro il 30 novembre 2014 i contribuenti mensili,
  • operano in regime agricolo di esonero ex art 34 c.6 D.P.R. n.633/72,
  • hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili,
  • esercitano attività di intrattenimento ex art 74 comma 6, D.P.R. 633/72,
  • sono società o associazioni sportive dilettantistiche e altre che applicano il regime forfetario di cui alla L. n.398/91,
  • hanno usufruito nel corso del 2013 del regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali,
  • operano nel regime dei contribuenti minimi o nel regime contabile agevolato ex art. 27 comma 3 D.L 98/2011,
  • sono stati colpiti da calamità naturali per i quali sussista un apposito provvedimento di sospensione dei versamenti,
  • sono imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l'unica azienda entro il 30 settembre 2014 (se trimestrali) o entro il 30 novembre 2014 (se mensili),
  • esercitano attività di raccoglitori e rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo,
    sono enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini IVA.

Non è previsto alcun esonero per le procedure concorsuali, e quindi anche i curatori fallimentari devono calcolare e versare l'acconto IVA per le imprese fallite.

L'eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.
Sul versamento dell'acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale ("per opzione") non è dovuta la maggiorazione per interessi dell'1%.
L'acconto pagato verrà successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2014 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2014 (nel caso dei contribuenti trimestrali).
E' ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall'attuale normativa.

Come di consueto, anche quest'anno l'importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:

  • storico: 88% del versamento relativo all'ultime mese o trimestre dell'anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell'acconto versato lo scorso anno). Se nell'anno 2014 il contribuente ha variato la frequenza delle liquidazioni periodiche rispetto al 2013, occorre rendere omogenee le basi di raffronto:
    • il contribuente mensile nel 2013 diventato trimestrale nel 2014 otterrà il dato per il raffronto sommando i risultati delle liquidazioni degli ultimi tre mesi del 2013;
    • il contribuente trimestrale nel 2013 diventato mensile nel 2014 otterrà il dato per il raffronto dividendo per tre il saldo della dichiarazione annuale 2013 (al lordo di quanto versato a titolo di acconto per lo stesso anno).
  • analitico: 100% dell'imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2014. La liquidazione, che deve essere trascritta sul registro IVA, dovrà considerare:
    • le operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
    • le operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
    • le operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
  • previsionale: 88% dell'IVA che si prevede di dover versare per l'ultima liquidazione periodica dell'anno in corso.

Ricordiamo che, in caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione, sulla somma non versata si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi.
Quando il contribuente dovesse accorgersi di aver sbagliato la previsione (per difetto), potrà intervenire per correggere l'errore mediante ravvedimento operoso, versando l'acconto dovuto e con riduzione della sanzione:

  • allo 0,2% per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario: varia quindi dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo,
  • a 1/10 (3%) se la violazione verrà sanata entro 30 giorni con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 1% annuo),
  • a 1/8 (3,75%) se la violazione verrà sanata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per l'anno 2014 con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 1% annuo).

Se invece il contribuente non sanasse il mancato versamento dell'acconto mediante ravvedimento operoso, la predetta sanzione del 30% potrà comunque essere ridotta:

  • ad un terzo (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973);
  • ai due terzi (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale (ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973).
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