1.2 Finalità della riforma e quadro normativo di riferimento
Con la novella, il legislatore si è proposto di velocizzare l'intera materia, attraverso l'adozione di specifici regolamenti (da emanarsi ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400), con la finalità di razionalizzare progressivamente le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione, controllo e accertamento relative a tutti i tributi ed altre entrate [art. 29, lett.h), del D.L. n. 78/2010], ponendo freno al fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva.
Per quanto concerne la materia tributaria, il quadro normativo di riferimento è costituito:
- dall'art. 29 del D.L. n. 78/2010 e relativa relazione di accompagnamento;
- dalle norme sull'accertamento contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (artt. 42 e segg.) e nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 56) che risultano essere sostanzialmente integrati dalle nuove disposizioni;
- dalla disciplina sulla riscossione a mezzo ruoli det- tata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112;
- dalle disposizioni sulla riscossione frazionata di cui agli artt. 15 del D.P.R. n. 602/1973, 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sul processo tributario, e 19 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di sanzioni;
- dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).
1.3 Entrata in vigore
Le novità introdotte si applicano all'attività di riscossione relativa agli atti impositivi notificati a partire dal 1° luglio 2011, con riferimento a periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.
Resta immutata la disciplina previgente per gli accertamenti emessi e da emettere, ai fini IVA e imposte sui redditi, per il periodo d'imposta 2006 e annualità antecedenti, nei limiti dei termini di decadenza del potere impositivo.
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione (disposizione introdotta dall'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
La nuova disciplina è inoltre estesa agli accertamenti relativi all'IRAP in virtù del richiamo alla disposizione sugli accertamenti e sulla riscossione relativi alle impo- ste dirette, contenuto negli artt. 25 e 30 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in vigore in via transitoria sino a quando le Regioni non provvederanno a dettare autonomamente le norme che regolamentano la materia ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto n. 446.
1.4 La riscossione dei crediti INPS
In materia previdenziale, l'attività di riscossione derivante da crediti conseguenti ad accertamenti contributivi potrà essere effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati nel termine di sessanta giorni dalla notifica, con avviso che in mancanza del pagamento l'agente di riscossione procederà ad esecuzione forzata.
Le innovazioni sono state introdotte con la disposizione dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, entrata in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2011, con facoltà dell'Istituto previdenziale di procedere al recupero delle pretese creditorie derivanti anche da accertamenti degli Uffici, senza la previa iscrizione a ruolo.
Per quanto concerne gli accessi ispettivi, il potere di diffida, la verbalizzazione e la regolarizzazione delle sanzioni in materia previdenziale, il legislatore è intervenuto con la legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. "collegato lavoro") che ha apportato modifiche all'art. 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 154, sostituito dall'art. 33.
Con particolare riferimento al procedimento sanzionatorio, la novella disegna una procedura di regolarizzazione e di sanatoria degli illeciti mutuata da quella vigente in materia tributaria.
Clicca qui per visualizzare l'intero articolo.
Per abbonarsi al Bollettino Tributario e ricevere l'omaggio di AteneoWeb cliccare qui.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi