Dette disposizioni, sulla base delle quali si era venuta a determinare una scissione fra titolarità del diritto alla corresponsione del trattamento di famiglia e diritto alla percezione dello stesso, nonché una regolamentazione delle situazioni di conflitto fra coniugi separati aventi entrambi diritto alla corresponsione, sono rimaste in vigore, e ciò dunque comporta, venendo al caso di specie, che il coniuge affidatario dei figli minorenni ha diritto, ai sensi del citato articolo, di percepire direttamente gli assegni corrisposti a beneficio del nucleo familiare. Quanto alla distinzione operata nell' ambito degli assegni familiari, fra quelli percepiti per il coniuge separato e quelli viceversa spettanti per i figli, la stessa è superata dal fatto che, come sopra precisato, le attribuzioni riconducibili all'istituto degli assegni familiari, non più esistente, sono state sostituite da quelle in favore del nucleo familiare." Pertanto accolgono il ricorso e rinviano, cassando la sentenza precedente, il giudizio ad altro Giudice del Tribunale di Vallo della Lucania che stabilirà anche le relative spese inerenti al procedimento. L'istituzione degli assegni familiari è un' erogazione finalizzata al sostegno delle famiglie il cui reddito complessivo non supera il limite stabilito ogni anno dalla legge. Consiste in una somma prestabilita per ogni familiare vivente a carico e che percepisca redditi personali inferiori ad un determinato importo mensile sancito dalla legge e indicizzato ogni anno.
I redditi dei familiari a carico sono soggetti all'IRPEF. Non si tiene conto dei redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.
Per familiari s'intende:
il coniuge, anche se legalmente separato purché sia a carico; i figli legittimi,naturali e adottivi anche se non conviventi di età inferiore a 18 anni; apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 18 anni); universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea)se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati); inabili al lavoro (senza limiti di età); i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi: di età inferiore a 18 anni; maggiorenni inabili al lavoro; orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti; gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto, i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
Gli emolumenti da considerare, per l'attribuzione dell'assegno, sono quelli del nucleo familiare indicati per l'IRPEF al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, e quelli esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente ad Euro 1.032,91, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Da tale reddito sono esclusi:
Annualmente, mediante circolare, l'INPS rende noto i limiti di reddito (inerenti sia al nucleo, sia ai beneficiari) per beneficiare degli assegni familiari.
Quest'anno, circolare n° 83 del 13/06/2011, l'INPS ha pubblicato i nuovi scaglioni di reddito per ottenere l'assegno per il nucleo familiare (A.N.F.), per i lavoratori dipendenti, incrementando su base ISTAT i precedenti limiti di reddito (sono disponibili sul sito www.inps.it).
Dr.ssa Mariagabriella Corbi
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