Ricordiamo che si considerano "non qualificate" le partecipazioni societarie che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'Assemblea ordinaria pari o inferiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio pari o inferiore al 5% o al 25%, che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
Le novita' in vigore dal 1° gennaio 2012 riguardano la misura dell'aliquota da applicare
- alla distribuzione dei dividendi effettuate dal 1° gennaio 2012
- alle plusvalenze non qualificate realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2012
che sale dal 12,5% al 20%.
Assume quindi evidente importanza il momento di realizzazione delle plusvalenze. L'Agenzia Entrate nelle circolari n. 165/E del 24 giugno 1998 (paragrafo 5.2.1.) e n. 188/E del successivo 16 luglio (punto 11) ha precisato che:
- per individuare il regime fiscale applicabile alle plusvalenze, le stesse si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni e non nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione.
- quindi eventuali acconti percepiti entro il 31 dicembre 2011 ma riferiti a partecipazioni cedute successivamente dovranno essere assoggettati alla nuova disciplina (20%), mentre eventuali pagamenti dilazionati riscossi dopo il 31 dicembre 2011 ma riferiti a partecipazioni cedute entro la stessa data resteranno assoggettati alla disciplina precedente (12,50%).
Per evitare effetti distorsivi sulla domanda e sull'offerta di tutte le attivita' finanziarie, soprattutto di quelle negoziate nei mercati regolamentati, e' stata introdotta un'apposita disciplina transitoria che consente di affrancare i valori maturati al 31 dicembre 2011.
I commi 29 e 30 dell'art. 2 prevedono infatti che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze in oggetto possa essere assunto, invece del costo di acquisto, il valore della partecipazione alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che il contribuente che si avvale del regime "dichiarativo":
- provveda a versare l'imposta sostitutiva eventualmente dovuta secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. Quindi l'opzione sara' esercitata nella dichiarazione dei redditi compresa in UNICO 2012 e l'imposta sostitutiva del 12,5% dovra' essere versata entro il termine previsto per il versamento delle imposte dovute in base a tale dichiarazione;
- operi l'affrancamento per "tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti". Quindi non sara' possibile affrancare soltanto alcune partecipazioni non qualificate: l'affrancamento dovra' riguardare tutti i titoli posseduti in regime "dichiarativo" (anche con riguardo ai fondi comuni di investimento italiani ed esteri).
L'"affrancamento" previsto dal decreto legge 138/2011 si affianca alla disciplina della rivalutazione delle partecipazioni prevista dall'art. 7 del D.L. n. 70 del 2011 (c.d. "decreto Sviluppo"), che, richiamando l'art. 2 c. 2 del D.L. n. 282/2002 e successive modificazioni, prevedeva la riapertura dei termini per rivalutare il costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non quotate, qualificate e non, posseduti al 1° luglio 2011, non in regime d'impresa.
Per beneficiare della rivalutazione, entro il 2 luglio 2012 (essendo il 30 giugno 2012 sabato):
- devono essere pagate (integralmente o limitatamente alla prima rata) le imposte sostitutive ai fini della rideterminazione dei valori d'acquisto delle partecipazioni, possedute alla data del 1° luglio 2011 (2 % del valore emergente dalla perizia se la partecipazione posseduta non e' qualificata);
- devono essere redatte e asseverate le relative perizie di stima.
Si precisa che, in caso di partecipazioni qualificate l'imposta sostitutiva è pari al 4 % del valore delle partecipazioni.
L'"affrancamento" DL 138/2011 si distingue dalla "rivalutazione" DL 70/2011 perche':
- la "rivalutazione" DL 70/2011 riguarda le partecipazioni detenute al 1° luglio 2011, mentre l'"affrancamento" DL 138/2011 riguarda quelle detenute al 31 dicembre 2011;
- la "rivalutazione" DL 70/2011 prevede, per le partecipazioni non qualificate, il versamento di un'imposta sostitutiva del 2% da calcolare sull'intero nuovo valore, mentre l'"affrancamento" DL 138/2011 prevede un'imposta del 12,5% da applicare pero' alla sola plusvalenza.
I contribuenti (in questo caso persone fisiche) potranno quindi valutare la convenienza ad avvalersi dell'una o dell'altra previsione normativa. Non esiste una regola certa: la convenienza dipende dall'entita' della plusvalenza, dal valore complessivo della partecipazione, dai tempi previsti per la futura cessione.
L'imposta sostitutiva può essere versata utilizzando il modello F24, in un'unica soluzione o in tre rate annuali di uguale importo, con l'aggiunta dell'interesse annuo del 3%.
Il codice tributo è l' 8055 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisito di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e deve essere riportato nella sezione Erario del Mod. F24, indicando quale anno di riferimento 2011, ossia l'anno di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione.