Per contrastare l'utilizzo improprio di "sedicenti" lavoratori autonomi che si riscontra frequentemente nel settore edile il Ministero del Lavoro, con la
circolare n. 16 del 4 luglio 2012, ha fornito al personale ispettivo alcune indicazioni operative che rappresentano quindi una linea guida utile su come verificare la genuinità di prestazioni qualificate come autonome.
Un primo elemento significativo ai fini della verifica è il possesso e la disponibilità da parte del lavoratore autonomo di una "
consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena e autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle opere da eseguire" (per esempio ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento) "
e che la stessa sia qualificabile come investimento in beni strumentali, economicamente rilevante e apprezzabile, risultante dal registro dei beni ammortizzabili". Non rileva invece la mera proprietà o il possesso di una attrezzatura minuta (secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi) né "
la disponibilità delle macchine e attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori, fornite dall'impresa esecutrice o addirittura dal committente, anche se a titolo oneroso, rappresentando anzi tale circostanza un elemento sintomatico della non genuinità della prestazione di carattere autonomo".
La circolare illustra inoltre alcune attività generalmente escluse dalla presunzione di legge (presunzione di lavoro dipendente) ed altre invece soggette a presunzione, in relazione alla modalità di esecuzione dei lavori.
1) Attività non soggette a presunzione
Attività che intervengono nella fase di completamento dell'opera ovvero in sede di finitura e realizzazione impiantistica
- Lavori idraulici
- Lavori elettrici
- Posa in opera di rivestimenti
- Operazioni di decoro e di restauro architettonico
- Montaggio di infissi e controsoffitti
2) Attività soggette a presunzione
Attività consistenti nella realizzazione di opere strutturali del manufatto, legate ad operazioni di sbancamento, di costruzione delle fondamenta, di opere in cemento armato e di strutture di elevazione in genere
- Manovalanza
- Muratura
- Carpenteria
- Rimozione amianto
- Posizionamento di ferri e ponti
- Addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore.
La presunzione non opera se emergono fenomeni di conclamata sussistenza di un'effettiva organizzazione aziendale quali significativi capitali investiti in attrezzature e dotazioni strumentali - Inequivocabile situazione di pluricommittenza
Ricordiamo, a prescindere dal settore di riferimento (edile o non edile) che per le attività per le quali opera la presunzione di lavoro subordinato bisogna procedere alla verifica nel seguente modo.
La presunzione non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
La presunzione non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni.
Se non si realizzano le esclusioni di cui sopra, per vincere la presunzione bisogna svolgere una ulteriore analisi e verificare se sussistono o meno almeno due delle tre condizioni che seguono:
A) Collaborazione non superiore ad otto mesi annui, per due anni consecutivi;
B) Il corrispettivo della collaborazione non costituisce più dell'80% del fatturato annuale percepito dal collaboratore, nell'arco di due anni solari consecutivi;
C) Il collaboratore non ha una postazione fissa
Se si verificano almeno due ti tali requisiti, allora il collaboratore mantiene il requisito dell'autonomia. In caso contrario si tratterebbe di lavoro dipendente e come tale verrebbe trattato.
La nuova presunzione opera solo per i rapporti instaurati successivamente al 18 luglio 2012. Per i rapporti in corso a tale data l'applicazione è rinviata di dodici mesi.
Sul nostro sito internet abbiamo pubblicato il documento 'Modello di dichiarazione sostitutiva con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dall'art. 13-ter del DL n. 83 del 2012'. Clicca qui per visualizzare la scheda.