Venerdì 18 gennaio 2013

Per il Fisco non sono "apparenti" i soldi di lui versati sul c/c di lei

a cura di: FiscoOggi
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Per il Fisco non sono

Da un punto di vista fiscale le somme del marito anche se in transito sul deposito della moglie costituiscono reddito effettivo, e quindi tassabile, in capo a quest'ultima.

Il titolare di un conto corrente è soggetto al pagamento dell'Irpef, anche in presenza di una sentenza passata in giudicato, con la quale il giudice penale abbia accertato che le somme depositate sullo stesso appartengono a un terzo.
A chiarirlo è la sezione tributaria della Corte di cassazione con la sentenza del 10 gennaio 2013, n. 433.

I fatti di causa
Il giudizio trae origine dall'impugnazione di alcuni avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia delle Entrate recuperava la maggiore imposta accertata, ai fini Irpef e Ilor, sulla somma dei redditi accertati "sinteticamente", ai sensi dell'articolo 38 del Dpr 600/1973, a seguito di verifiche compiute dalla Guardia di Finanza, che avevano indotto l'Amministrazione finanziaria a qualificare come ricavi i versamenti eseguiti sul conto corrente intestato al contribuente.
In particolare, nel ricorso veniva evidenziato che una sentenza penale passata in giudicato aveva assolto il ricorrente dai reati tributari allo stesso ascritti, in quanto il titolare effettivo delle somme transitate sui conti correnti era in realtà il coniuge del contribuente.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso proposto.
Tale pronuncia veniva successivamente impugnata dal contribuente dinanzi alla Ctr, la quale accoglieva l'appello sulla base di quanto accertato dalla sentenza penale richiamata dal contribuente.

Proponeva allora ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, la quale, tra l'altro, censurava la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 1 del Dpr 917/1986 (Tuir), ritenendo che l'accertamento fosse stato correttamente rivolto nei confronti della persona che aveva il possesso effettivo del reddito.
Conseguentemente, l'ufficio finanziario formulava il seguente quesito di diritto: "se sia responsabile per il pagamento delle imposte sul reddito il possessore di un reddito non dichiarato, indipendentemente dal fatto che egli non sia l'effettivo titolare delle somme accertate".
Si difendeva con controricorso il contribuente.

La motivazione
Con la sentenza n. 433/2013, la Corte di cassazione, nell'accogliere il ricorso proposto dal Fisco, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di accertamento tributario.

Più precisamente, i giudici di legittimità, dopo aver ritenuto dato di fatto incontestato che il contribuente fosse titolare di conti bancari, hanno precisato che "Il presupposto dell'IRPEF è il possesso di determinati redditi" e che "Il termine possesso impiegato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 non ha il significato tecnico che ha nel codice civile, né ha un significato tecnico-tributario uniforme per tutte le categorie reddituali".
Ciò nonostante, "il significato minimo comune del termine senz'altro evoca, ai fini della tassabilità, la riferibilità ad un soggetto di determinati redditi e la titolarità in capo a lui dei poteri di disposizione in relazione ad essi".

Orbene, secondo i giudici di legittimità, nel caso di specie, nessuna rilevanza può essere attribuita alla sentenza del giudice penale, peraltro "acriticamente recepita nella sentenza impugnata", in quanto l'accertamento in essa contenuta "non è capace di elidere il presupposto del possesso, assunto a fondamento degli accertamenti operati a carico della contribuente".
Secondo gli ermellini, infatti, ciò che in concreto si è venuto a delineare è un'ipotesi di interposizione "reale" di persona, trattandosi di "un accordo bilaterale fra i due coniugi, cui i terzi, compreso il fisco, sono del tutto estranei".

Ne deriva che, il contribuente, che ricopre la veste di soggetto interposto, risulta "l'effettivo titolare del rapporto, tanto che occorre, perché l'interponente entri a sua volta in possesso dei beni o comunque dei diritti oggetto dell'interposizione, un ritrasferimento in suo favore da parte dell'imposto (vedi, in argomento, Cass. 14 marzo 2006, n. 5457)".
È proprio per questo motivo che il legislatore, in altre disposizioni tributarie che tuttavia non risultano applicabili al caso di specie, ha inteso escludere la rilevanza dell'eventuale appartenenza, di fatto, del reddito ad altri, "configurando, anzi, l'obbligo per l'ufficio di imputare comunque il reddito al "possessore" apparente"; esempi in tal senso si rinvengono, in materia di controllo delle dichiarazioni dei redditi, nelle disposizioni di cui all'articolo 37, commi 3 e 4, del Dpr n. 600/1973.

Peraltro, la stessa Corte di cassazione, in passato, ha avuto modo di precisare che tale norma "risulta invocabile dagli 'interposti' solo allorché… provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati ad altro contribuente e l'amministrazione procede al rimborso solo dopo che l'accertamento nei confronti dell'interponente sia divenuto definitivo ed in misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento" (Cassazione, sentenza n. 1166/2010).
Inoltre, è stato precisato che la disciplina dell'interposizione di cui al citato articolo 37 "concerne… la appartenenza ad un soggetto (in termini di effettiva disponibilità) di redditi giuridicamente attribuiti ad un terzo, irrilevante essendo il titolo in base al quale tali redditi figurano nominalmente intestati a tale soggetto"
(Cassazione, sentenza n. 12788/2011).


Michela Grisini

Fonte: www.nuovofiscooggi.it
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