L'articolo 2, comma 1 e seguenti della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha introdotto, tra gli ammortizzatori sociali, l'Assicurazione sociale per l'impiego
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L'ASpI, che decorre dal 1° gennaio 2013, ha la funzione di fornire un'indennità mensile di disoccupazione ai lavoratori che hanno perduto involontariamente la propria occupazione.
Riconoscimento dell'ASpI
L'indennità è riconosciuta ai lavoratori che hanno perduto involontariamente l'occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
- si trovino in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del D.Lgvo n. 181/2000 e successive modificazioni2;
- possano far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione;
Per i periodi di fruizione dell'indennità sono riconosciuti i contributi figurativi in misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili previdenziali degli ultimi 2 anni; i contributi sono considerati utili ai fini pensionistici, ma non altrettanto utili per il conseguimento del diritto, nel caso in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.
Diritto all'AspI per i soci lavoratori di cooperativa
I soci lavoratori di cooperativa che abbiano instaurato, successivamente al rapporto associativo, un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 142/01 e successive modificazioni3, sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI.
Ai sensi dell'articolo 2 comma 27 non hanno accesso, invece, ai benefici dell'Indennità i soci lavoratori che svolgono le attività previste dal D.P.R. 602/70 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nelle suddette attività rientrano:
- Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti:
- portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agroalimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, Art. 21, e successive modificazioni ed integrazioni;
- insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili,
ed attività preliminari e complementari.
- Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari. (L'INPS con messaggio 7 aprile 1999, n. 26409, ha stabilito che rientra nella disciplina del DPR 602/70 anche l'attività di trasporto con mezzi detenuti in comodato dalla cooperativa):
Trasporto di persone:
- vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;
- tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili.
Trasporto di merci per conto terzi:
- autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione materiale da. trasportare, montaggio e smontaggio, rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili);
- trasportatori con veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili);
- Attività accessorie delle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili.
- Attività varie:
Servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private, custodia, controllo accessi e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, gestione dei servizi di accoglienza nei musei e di attività complementari, pulitori compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, operatori ecologici, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori, ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale.
Il Decreto Interministeriale, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attuativo della "Riforma del mercato del Lavoro" (L. 92/2012) ha determinato la misura delle prestazioni ASpI e mini-ASpI per i soci lavoratori di cooperative che svolgono le citate attività.
L'articolo 2 del Decreto stabilisce pertanto che: "ai lavoratori di cui alle categorie indicate all'articolo 1 le indennità ASpI e mini-ASpI sono liquidate, con riferimento all'anno 2013, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate per un importo pari al 20% delle indennità come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92".4
Note:
1 Di seguito denominata ASpI come previsto dall'articolo stesso
2 Modificato dal Decreto legislativo n. 297/02 (pubblicato in G.U. n. 11 del 15/1/2003)
3 Modificato dalla L. 30/03
4 Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.