Venerdì 30 agosto 2013

Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani

a cura di: Rag. Paola Chistoni
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Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani
La Legge 9 agosto 2013, n. 99 (pubblicata in GU n.196 del 22-8-2013 e di conversione del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76) ha stabilito all'art. 1, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, nuovi incentivi per i datori di lavoro che assumono, a tempo indeterminato, giovani lavoratori.

REQUISITI
L'assunzione deve riguardare lavoratori di età' compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:
a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;

INCENTIVO
L'incentivo e' uguale a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, che viene corrisposto al datore di lavoro esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatta eccezione per il versamento dei contributi in agricoltura che prevede differenti regole.
L'importo mensile dell'incentivo non può superare l'importo di seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ed è corrisposto per un periodo di 12 mesi.
All'incentivo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

INCREMENTO OCCUPAZIONALE
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto e vanno effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di decorrenza dell'incentivo, che verrà fornita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante avviso pubblicato sul sito internet istituzionale; le stesse devono essere effettuate non oltre il 30 giugno 2015.
Detto incremento e' calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE
Il comma 9 prevede che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge l'Inps provveda ad adeguare le proprie procedure informatizzate al fine di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e di consentire la fruizione dell'incentivo stesso; entro il medesimo termine l'Inps, con propria circolare, disciplina le modalità attuative dell'incentivo.

MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DELL'INCENTIVO
L'incentivo e' riconosciuto dall'INPS con le modalità previste al comma 14, che viene riportato integralmente:

L'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto dall'INPS con le modalità di cui al presente comma. L'Istituto provvede, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da parte del soggetto interessato, a fornire una specifica comunicazione in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso al beneficio medesimo. A seguito della comunicazione di cui al precedente periodo,in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto del beneficio spettante sulla base della documentazione allegata alla domanda e allo stesso richiedente e'assegnato un termine perentorio di sette giorni lavorativi per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che da' titolo all'agevolazione. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, lo stesso richiedente ha l'onere di comunicare al competente ufficio dell'INPS l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'agevolazione. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui ai periodi che precedono, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che da' titolo all'agevolazione e, in caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende più in considerazione ulteriori domande con riferimento alla Regione per la quale e' stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

AUTORE:

Rag. Paola Chistoni

Iscritta all'Albo nazionale dei Revisori di Cooperative; dal 1996 abilitata a svolgere revisioni ordinarie e ispezioni straordinarie alle società cooperative, prima per conto del Ministero del Lavoro...
e delle Politiche Sociali e attualmente per il Ministero dello Sviluppo Economico.
I controlii effettuati nei confronti di questa tipologia di società sono esperiti su base sociale, fiscale e contabile e mirati alla verifica dei requisiti mutualistici previsti dal D.L.C.P.S. n. 1577/47 e successive modificazioni.
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