E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4466 depositata lo scorso 30 gennaio, in favore degli abitanti dei Murazzi del Po a Torino, vittime, da anni, di un 'intollerabile e prolungato disturbo del sonno'.
Il tribunale, nel febbraio del 2013 dava ragione ai residenti, accogliendo l'appello del Pm contro la decisione del giudice delle indagini preliminari di rigettare la richiesta di sequestro preventivo degli impianti di musica di quattro disco pub situati nell'area dei Murazzi. Il Pm contestava la violazione dell'art. 659 c.p., di contrario avviso il Gip che riteneva non praticabile la strada del sequestro.
L'articolo 659 c.p. disciplina due diverse fattispecie contravvenzionali una di carattere generale, al primo comma, che riguarda indistintamente "chiunque" ponga in essere il fatto illecito in questione e una seconda, di cui al secondo comma, che sanziona le condotte rumorose poste in essere da chi per professione o mestiere svolge delle attività rumorose.
L'art. 659 c. p. è un cosiddetto reato di pericolo. Il legislatore cioè tutela a salvaguardia dell'ordine pubblico il bene costituito dalla quiete pubblica e quello della tranquillità privata, con riguardo al riposo delle persone e al tranquillo svoglimento delle loro occupazioni (si pensi quindi ad attività che richiedono concentrazione, allo studio, alla lettura etc.)
Gli elementi costitutivi della fattispecie di reato sono:
Per la sanzionabilità della condotta e della conseguente punibilità del soggetto agente è necessario che la stessa sia astrattamente idonea a determinare un disturbo diffuso e generalizzato delle occupazioni e/o del riposo di una multitudine di persone, quantunque sia anche una sola persona a lamentarsene.
Pertanto, nel caso di un soggetto che, in un condominio, suonando la chitarra, la batteria, o il pianoforte, di mattina, arreca disturbo ad uno studente; Il soggetto agente non potrà giustificare la condotta rumorosa con la circostanza che gli altri condomini di mattina siano a lavoro e non vengano disturbati, poichè qualora si trovassero a casa sarebbero comunque disturbati. Non si può comunque prescindere da un accertamento in concreto della lesività potenziale dell'attività rumorosa.
Nel caso di bambini che giocando provocano schiamazzi ovvero nel caso di cani che abbaiono, non è esclusa la responsabilità dei genitori e dei padroni dei cani, in quanto sussiste nei loro confronti un obbligo di vigilanza. La responsabilità per il rumore provocato va quindi ricollegata alla condotta omissiva da parte di chi ha un obbligo di vigilanza (culpa in vigilando)
Il secondo comma dell'articolo 659 c. p. considera l'ipotesi in cui la condotta sia realizzata da chi, per professione o mestiere, esercitando attività per definizione rumorose, contravviene alle normative vigenti (leggi nazionali, regionali, regolamenti comunali etc) in ordine al corretto svolgimento dell'attività rumorosa in questione.
Non è necessario accertare la natura rumorosa della condotta, la quale si presume "iuris et de iure" e "ipso facto"; l'accertamento della sanzionabilità riguarderà la violazione delle normative di carattere legislativo e delle prescrizioni amministrative da parte di chi esercità il mestiere rumoroso.
Chi svolge, ad esempio, la professione di meccanico o falegname in un quartiere adibito esclusivamente a zona residenziale e sanzionabile in qualunque momento. L'attività dell'officina meccanica o della falegnameria che si trovano in una zona artigianale, i cui regolamenti comunali prevedano che non vengano svolte attività rumorose dalle ore 14:00 alle 17:00 e dalle 22:00 alle 08:00 oppure anche il sabato e la domenica, sarà sanzionabile se travalicherà detti limiti orari e temporali.
Entrambe le fattispecie di reato sono oblabili: con oblazione facoltativa, a discrezione del giudice, la prima,in quanto è prevista anche la pena della reclusione (art 162 bis c.p.); con oblazione semplice (art 162 c.p.) la seconda, essendo prevista esclusivamente la sanzione dell'ammenda.
[1] Articolo 659 codice penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone):
Fonti: Patrizia Maciocchi - E' reato superare i limiti dell'inquinamento acustico | II Sole 24 Ore; Fonoisolamento.it
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