La decisione dei Giudici penali
Le argomentazioni offerte dall'imputato hanno convinto la VI sezione penale del Tribunale capitolino che ha assolto l'imprenditore perché il delitto è stato commesso per cause di forza maggiore.
In via preliminare i Giudici di prima istanza hanno osservato, come principio generale, che la crisi economica non rappresenti di per sé una causa di esclusione dell'elemento soggettivo del reato, ma che anche nel caso di omessi versamenti non possa escludersi - a priori - l'esistenza dalla causa di forza maggiore ex art. 45 c.p.
Successivamente il collegio romano valorizza un principio interpretativo emerso dalle motivazioni della sentenze di Corte di Cassazione, 12.09.2013, n. 37424 (omesso versamento iva) e 37425 (omesso versamento ritenute), secondo il quale opererebbe una esclusione della fattispecie penale, anche per i reati dichiarativi, dove effettivamente la consumazione del delitto è istantanea, qualora l'imprenditore riesca a dimostrare:
a) le oggettive difficoltà economiche intervenute nel periodo nel quale si è manifestato l'illecito fiscale ed anche successivamente,
b) che l'omesso versamento dell'imposta non è dipeso da una sua scelta.
Elementi ritenuti dai Giudici entrambi sussistenti nella fattispecie affrontata che hanno accertato, in virtù delle allegazioni della difesa [2], la correlazione tra la temporanea crisi di liquidità e le inadempienze dei clienti nei pagamenti, oltre all'assenza dell'elemento psicologico del reato stante il comportamento dell'imputato che, con ogni mezzo, aveva cercato di fronteggiare lo stato di crisi e le esigenze aziendali.
Alcune osservazioni
Comprovata crisi di liquidità e comportamento dell'imprenditore tale da escludere una consapevole condotta criminosa appaiono i due elementi ‘chiave' che possono consentire a coloro che attualmente risultano iscritti nel registro degli indagati [3] per notizie di reato riguardanti omessi versamenti di imposte o di ritenute previdenziali di ottenere l'assoluzione.
In attesa che il legislatore valuti, si spera con estrema sollecitudine, l'adozione di misure normative tese ad attenuare la rilevanza penale degli omessi versamenti di imposta (e previdenziali) in ipotesi di condotte non fraudolente, non possono non accogliersi con favore alcuni passaggi interpretativi che emergono da recenti pronunce dei Giudici del Supremo Collegio [4] nonché, in termini più incisivi, dalle soluzioni offerte dai alcuni Tribunali tra cui quello di Roma [5].
Note:
1. A. IORIO, Omissioni Iva, la forza maggiore esclude il reato, Il Sole 24 Ore, 18/02/2014
2. In allegato al presente intervento abbiamo una bozza di memoria difensiva.
3. Dalla delibera 19/2011/G. della Corte dei Conti emerge che tra il 2005 e il 2010 è raddoppiato il numero sia dei soggetti denunciati (da 6.120 a 11.230) sia delle violazioni accertate (da 5.717 a 11.490) dalla Guardia di finanza. Nel 2009 quasi il 70% dei 5mila reati accertati ha riguardato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. Cfr. G: PARENTE, La Corte dei Conti indaga sui reati tributari, Il Sole 24 Ore 12./01/2012.
4. Corte di Cassazione, 4/02/2014, sentenza n. 4567; Corte di Cassazione 7/02/2014, sentenza n. 5905; Corte di Cassazione, 12/09/2013, sentenze n. 37424/37245 e Corte di Cassazione, 22/01/2014, n. 2614
5. Tribunale di Venezia - Sezione di Chioggia - 18.07.2013, Sentenza n. 144; Tribunale di Monza, 28.06.2013, Sentenza n. 674; Tribunale di Novara, 20.03.2013 Sent. n. 243/11; G.I.P. Tribunale di Milano, 07.01.2013, Sentenza n. 3926; G.I.P. Tribunale di Milano, 5.11.2012, Sentenza n. 2818; Tribunale di Firenze, 10.08.2012. Sentenza n. 4170; Tribunale di Milano, sent. 28.04.2011.
La dimostrazione da parte dell’imputato di non aver potuto onorare gli impegni erariali per cause a lui non imputabili potrebbe escludere la sussistenza dei reati dichiarativi di omesso versamento delle ritenute (art. 10-bis, D.lgs. 10/03/2000, n. 74) o dell’iva (art. 10-ter, D.lgs. . 74/2000) in misura eccedente la soglia di € 50 mila per ciascun periodo d’imposta o dei contributi previdenziali (art. 2, co. 1-bis, D.L. n. 463/1983). Occorre quindi che la difesa riesca a dimostrare non solo le oggettive difficoltà economiche dell’imprenditore, ma anche che l'omesso versamento dell'imposta non è dipeso da deliberata e consapevole scelta dell’imputato.
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