Anche nel caso dei rifiuti di pile e di accumulatori, sussiste una normativa (Dlgs. 188/2008; D. 2013/56/UE) che disciplina gli obblighi dei produttori stabiliti in un altro Stato Membro che immettono pile ed accumulatori, soli o incorporati in AEE, nel mercato italiano.
Esaminiamo di seguito qual' è esattamente la situazione.
Normativa RAEE 2 : obblighi dei Produttori che introducono AEE in mercati diversi da quello in cui sono stabiliti
Possiamo distinguere 5 casi, suddivisi sia sulla base degli acquirenti siano essi intermediari commerciali o utilizzatori finali privati / professionali) che su quella del luogo in cui il Produttore è stabilito (in uno Stato membro, in uno stato estero, in Italia ), come segue:
Esaminiamo ora, più in dettaglio, questi 5 casi
1. Produttore con sede in altro Stato Membro che vende a utilizzatori finali in Italia
Il Produttore con sede in un altro Stato membro che fornisce AEE a utilizzatori finali in Italia è tenuto a farsi carico di tutti quanti gli adempimenti RAEE posti in capo ai Produttori stabiliti in Italia, attraverso un "rappresentante autorizzato RAEE" residente nel nostro paese che si farà carico degli adempimenti relativi all'iscrizione al registro RAEE, coordinerà i rapporti con il sistema collettivo scelto per fare fronte agli adempimenti e sarà inoltre direttamente responsabile dell'organizzazione del ritiro dei RAEE su tutto il territorio nazionale (Dlgs 49/2014, art.22 . n.1 e art.29 n. 5).
Il Rappresentante RAEE, si badi, è un semplice procuratore speciale; il medesimo non è né un rappresentante legale né un rappresentante fiscale in Italia: Il DM 25.09.2007 n. 185, che disciplina l'istituzione del Registro RAEE (e che è richiamato all' art. 29 n. 5 del Dlgs 49/2014), così definisce questo meccanismo di rappresentanza all' art. 3.1: "L'iscrizione al Registro è effettuata dal produttore presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, i iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti...In tale caso l'iscrizione è effettuata presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante". Il mio studio legale, per fare un esempio, si occupa correntemente anche di fornire, tramite società convenzionata, la rappresentanza RAEE in Italia a numerosi produttori stabiliti all'estero, senza che ciò comporti alcuna rappresentanza di altro tipo, né legale, né fiscale, né societaria.
2. Produttore con sede in altro Stato membro che vende a intermediari commerciali con sede in Italia
La possibilità di farsi carico di tutti gli adempimenti RAEE per un Produttore stabilito in uno Stato membro che vende AEE ad intermediari commerciali stabiliti in un altro Stato membro, è espressamente prevista dall'art. 30 n. 1 del D.Lgs 49/2014, che riproduce fedelmente il corrispondente articolo della Direttiva RAEE 2 (art.17 n. 1).
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Lettera ai clienti per adempimenti IMU, TARI e IVIE 2022
Scade il 16 giugno 2022 il termine per versare il primo acconto di IMU per l’anno di imposta 2022. La Legge di Bilancio 2020 aveva abolito l’imposta unica comunale (c.d. IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). La IUC, meglio conosciuta come IMU, è ora accorpata alla TASI, Tassa sui servizi indivisibili. Anche per l’anno 2022 ci sono dei casi di esonero dal versamento dell’imposta.
La copertura finanziaria del debito fuori bilancio fino a tre esercizi finanziari in deroga al criterio di imputazione contabile della spesa (D. Lgs 118/2011 - punto 9.1 principio contabile applicato 4/2) può giustificarsi solo per esigenze di sostenibilità finanziaria. Per converso, se l’Ente dispone delle risorse, non sussistono esigenze di sostenibilità finanziaria a supporto della rateizzazione, e l’Ente deve assicurare la copertura finanziaria del debito in un unico esercizio.
Ricorso avverso intimazione di pagamento TA.RI. (Tassa Rifiuti)
L'iscrizione a ruolo della tassa rifiuti è illegittima se l'avviso di pagamento depositato durante il processo tributario non indica il numero della raccomandata con la quale l'ente locale afferma di averlo notificato. E' questa la soluzione offerta dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella sentenza n. 8474, depositata in cancelleria il 6 aprile scorso, secondo cui va sempre adeguatamente provata nel processo tributario la regolare notifica dell'atto prodromico al provvedimento esecutivo.
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