Quest'ultima opzione è stata quella che ha fatto scatenare la bufala del "prelievo forzoso". Non c'è nessun "prelievo forzoso". Semplicemente, se un cliente è così incauto da tenere oltre centomila euro totalmente liquidi, cioè non impiegati in titoli non emessi dalla stessa banca, in una banca che ha chiaramente dei gravissimi problemi (perché prima di arrivare al bail-in, come si è visto, ci sono molte procedure che finiscono sui media) allora ne subisce le conseguenze per la quota parte superiore a centomila euro. L'alternativa, ovviamente, era fare in modo che quei soldi fossero tirati fuori dallo Stato e quindi dalle tasche dei contribuenti.
Da evidenziare che tutti i piccoli depositanti, cioè quelli sotto centomila euro, sono garantiti (può essere utile ricordare alcune regole di funzionamento di questa garanzia che si possono leggere qui sotto forma di domande e risposte). Nessuna "pensionata" o "casalinga di Voghera" rischia di vedere sparire il proprio gruzzoletto depositato in banca. Mentre nella situazione attuale, per salvare un deposito di un "paperone" da qualche milione di euro si utilizzerebbero dei denari pubblici.
Non c'è quindi nessun "prelievo forzoso" nel recepimento di questa Direttiva. Semplicemente si sancisce il principio in base al quale chi investe in banche o deposita rilevanti cifre di denaro (superiori a centomila euro) deve valutare con attenzione la solvibilità della banca perché potrebbe, in caso di gravissime crisi, esserne chiamato a risponderne.
Il recepimento di questa direttiva potrebbe essere l'occasione per parlare di una questione più seria rispetto alla bufala dell'inesistente "prelievo forzoso", ovvero quella delle obbligazioni bancarie.
Con la Direttiva comunitaria, in corso di recepimento anche in Italia, è chiaro che il profilo di rischio di queste obbligazioni sia mutato. In particolare, tutte le obbligazioni così dette subordinate, anche quelle meno rischiose di tipologia "LT2", Lower Tier 2, presentano oggi un profilo di rischio più alto di quello che era previsto in emissione.
Ed anche i normali bond non subordinati, vale a dire i "senior", non sono più sicurissimi come fino ad oggi sono stati ritenuti.
E' il caso che gli investitori che hanno queste obbligazioni in portafoglio facciano un'analisi di questi strumenti, senza inutili allarmismi ma anche valutando in modo oggettivo il profilo di rischio/rendimento e riducendo eventualmente la quota in portafoglio qualora si verifichi che il rapporto sia troppo sbilanciato verso il rischio.
L'argomento è molto rilevante e vi dedicheremo un prossimo articolo.
di Alessandro Pedone
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In particolare, la norma prevede testualmente che: - l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte; - l’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del Codice civile, anche ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
La rilevazione deve essere preventiva e coinvolge, con responsabilità solidale, sia l’imprenditore che gli eventuali organi di controllo.
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