Giovedì 24 settembre 2015

ALCOOL ETILICO (etanolo 96°): le cessioni con iva al 10%

a cura di: Studio Valter Franco
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ALCOOL ETILICO (etanolo 96°): le cessioni con iva al 10%
Nell'aprile 2015 manifestavo le mie perplessità sulla corretta aliquota iva da applicare alle cessioni dell'etanolo 96 (l'alcool etilico a 96°), se il 22% od il 10%, in considerazione di quanto indicato nella risoluzione n. 23 del 27/02/2015, relativa alle cessioni di idrogeno di perossido in soluzione 3% e che reputavo forse potersi applicare in via analogica (per visionare quanto scritto in allora può utilizzare il seguente link.

Su richiesta di una società predisponevo un'istanza di interpello che veniva presentata il 27/4/2015 alla D.R. del Piemonte dell'Agenzia delle Entrate che il 27/07/2015 indicava che occorreva un esatto accertamento tecnico del prodotto e che tale accertamento esulava dalle competenze dell'A.E., essendo di competenza dell'Agenzia delle Dogane.

Il 21 settembre 2015, a seguito della presentazione da parte di un'associazione di istanza di consulenza giuridica, la Direzione Generale Normativa - settore imposte indirette - ufficio IVA- dell'Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti indicazioni:

poiché la Farmacopea Ufficiale XII edizione, aggiornata dal D.M. Min. Salute del 26/2/2010 prevede che tra le sostanze di cui le farmacie devono essere obbligatoriamente provviste nei quantitativi sufficienti al regolare espletamento del servizio è espressamente indicato l'Etanolo ma solo in soluzione 96 per cento, solo alle cessioni del prodotto ETANOLO soluzione 96 per cento sarà applicabile l'aliquota iva del 10%. Precisa l'AE che la stessa aliquota potrà essere applicata nell'ambito della distribuzione del prodotto, a condizione che sia EVIDENTE sin dall'origine la destinazione finale del prodotto in esame, ossia quella "farmaceutica".

In estrema sintesi

  • la cessione deve riguardare il prodotto ETANOLO 96 (e non etanolo con gradazione diversa da 96°)
  • ab initio occorre che sia EVIDENTE la destinazione finale del prodotto, cioè quella farmaceutica: ciò comporta ulteriori problemi di applicazione, in quanto vengono usati i termini "a condizione che sia evidente sin dall'origine la destinazione finale del prodotto" e non altri termini; si reputa che non sia fattibile, come da qualcuno ipotizzato, che la destinazione finale venga "attestata" dal cliente (cioè uno dei soggetti facente parte della catena di produzione-distribuzione), in quanto tale destinazione, si ribadisce, deve essere EVIDENTE.

Tento quindi di analizzare come segue l'applicabilità dell'aliquota iva al 10%, secondo ciò che è da reputarsi una semplice interpretazione del sottoscritto, e di sollevare alcuni ulteriori interrogativi.

Nella fase 1, cioè la cessione tra produttore e grossista imbottigliatore - si reputa NON sia evidente la destinazione finale del prodotto, cioè quella farmaceutica (il grossista potrebbe cedere il prodotto ad erboristerie, aziende operanti nel settore della cosmesi, altri grossisti) - aliquota iva applicabile 22%

Nella fase 2/1: cessione dal grossista-imbottigliatore-confezionatore direttamente ad una farmacia - si ritiene sia evidente che l'uso sarà quello farmaceutico - aliquota iva applicabile 10% (nella fattura sarà opportuno che l'intestazione del cliente corrisponda a "farmacia ....")

Nella fase 2/2: cessione dal grossista-imbottigliatore-confezionatore a cooperativa o gruppo di acquisto di farmacie - quest'ultimo dovrebbe distribuire i propri prodotti esclusivamente a farmacie (sarebbe opportuno verificare che l'attività esercitata, risultante dal registro imprese, sia esclusivamente quella di distribuzione dei prodotti ai soci individuati in titolari di farmacie e senza possibilità che la cooperativa o il gruppo di acquisto ceda prodotti ai propri dipendenti) - se così fosse si reputa (si sottolinea che è un'opinione del tutto personale) che l'aliquota iva applicabile potrebbe essere quella del 10%

Nella fase 2/3: cessione dal grossista-imbottigliatore-confezionatore a distributore farmaceutico - occorrerebbe che sia evidente a chi il distributore ceda i propri prodotti - si rimanda a quanto indicato al punto precedente, ribadendo che quanto sopra espresso è opinione del tutto personale

Nella fase 2/4: cessione dal grossista-imbottigliatore-confezionatore ad altro grossista, in questo caso si reputa NON sia evidente la destinazione finale del prodotto, per cui si renderebbe applicabile l'aliquota iva del 22%

CESSIONI ALL'ASL - il prodotto dovrebbe essere destinato dall'ASL ad uso farmaceutico (il condizionale è d'obbligo); nella gara ASL dovrebbe essere indicata l'aliquota iva per assolvere gli obblighi dello split payement.

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L'autore, nell'assicurare di aver prestato la massima cura nella redazione del presente documento, non è responsabile di eventuali errori e/o danni conseguenti alle interpretazioni e/o indicazioni fornite nel documento medesimo.

Fonte: http://www.studiofranco.eu
AUTORE:
Autore AteneoWeb: Rag. Valter Franco

Rag. Valter Franco

Ragioniere commercialista, revisore contabile
Studio Valter Franco
Collabora con Ateneoweb dal 2003. Dal 1978 lo studio assiste i propri clienti in tutti gli adempimenti societari, contrattuali, fiscali, contabili, durante le fasi di accertamento e quelle del contenzioso...
tributario. Lo studio ha maturato inoltre significative esperienze nel campo del trattamento dei dati personali (privacy) e della normativa antiriciclaggio per professionisti, tenendo convegni in diverse località italiane sul tema.
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