Con l'entrata in vigore della legge 3/2012, che ha introdotto la procedura per la ristrutturazione del debito da sovraindebitamento, sussistendo determinate condizioni, al debitore viene data la possibilità di proporre ai propri creditori un piano per il pagamento dell'arretrato in qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri.
Tale strumento rappresenta, senza alcun dubbio, un aiuto concreto per la definizione di certe situazioni debitorie che difficilmente potrebbero trovare altra soluzione se non quella di una procedura esecutiva.
La nozione di consumatore ai fini della ristrutturazione del debito
Per poter accedere al piano di ristrutturazione da sovraindebitamento è necessario che vi siano determinate condizioni, di natura oggettiva e soggettiva. Proprio su questo aspetto è intervenuta una recente pronuncia della Cassazione, n. 1869 dell'1 febbraio 2016, che ha fornito un'importante interpretazione circa la natura del debito da ristrutturare e, conseguentemente, la qualità di consumatore del soggetto richiedente la ristrutturazione del debito.
Secondo la Cassazione,
può essere definito consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta del piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari
o, comunque, della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale.
In ogni caso, la nozione di consumatore non esclude dal ricorso alla procedura coloro che esercitino o abbiano esercitato attività di impresa o professionale purché, al momento della presentazione del piano, non residuino obbligazioni assunte nell'esercizio di tali attività.
La natura del debito da ristrutturare
Nelle intenzioni della legge 3/2012, così come ribadito anche dalla pronuncia della Cassazione sopra richiamata, anche l'imprenditore o il lavoratore autonomo potranno ricorrere alla procedura in questione e quindi proporre un piano del consumatore, a condizione che tale piano
Un'eccezione a questa limitazione è costituita dai debiti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, ossia i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate non versate, che devono essere pagati in quanto tali.
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In sede di conversione del D.L. n. 113/2024 (cd. “Decreto Omnibus”) è stata prevista la possibilità, per i soli contribuenti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, di definire in via agevolata i periodi d’imposta dal 2018 al 2022.
ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI 2023: versione Excel
La Legge di Bilancio 2023 (L 197/2022, art. 1, commi da 231 a 252, come modificato dal DL 51/2023) ha previsto la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente di riscossione.
La norma prevede una sanatoria per ogni pendenza aperta inclusa in ruoli, affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 01/01/2000 e il 30/06/2022: occorre, pertanto, fare riferimento alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Agenzia Entrate Riscossione (o affidato il debito da accertamento esecutivo) e non, invece, alla data di notifica della cartella di pagamento.
Rottamazione cartelle esattoriali 2023: versione Cloud
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La norma prevede una sanatoria per ogni pendenza aperta inclusa in ruoli, affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 01/01/2000 e il 30/06/2022: occorre, pertanto, fare riferimento alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Agenzia Entrate Riscossione (o affidato il debito da accertamento esecutivo) e non, invece, alla data di notifica della cartella di pagamento.
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