Con Decreto 16 settembre 2016 (di seguito "Decreto"), concernente le modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 1° gennaio 2016, sono stati individuati ulteriori soggetti così come previsto dal decreto 1/9/2016 del Ministro MEF (attuativo dell'art. 3, comma 4 D.Lgs. 175/2014), ed in particolare:
L'opposizione alla trasmissione dei dati
L'opposizione può essere manifestata, per le fatture rilasciate dal 14/11/2016 (articolo 4 comma1-2 del Decreto) annotando sulla fattura - e non su documento separato - l'opposizione stessa, con una dicitura, ad esempio, sul genere "Il cliente manifesta opposizione alla trasmissione dei dati al STS - D.M. 31/7/2015 e art. 7 D.lgs. 196/2003".
Sempre in merito all'opposizione, il comma 2 dell'articolo 4 del Decreto indica unicamente le "spese sanitarie" il che porterebbe ad escludere che si possa manifestare l'opposizione per quello che riguarda le spese veterinarie.
Si rammenta che l'opposizione non preclude la detraibilità delle spese sostenute in sede di dichiarazione dei redditi, quindi la fattura rilasciata per l'acquisto di occhiali da vista, anche se riportante l'opposizione del paziente può essere utilizzata da quest'ultimo in sede di dichiarazione dei redditi.
L'opposizione invece nel caso di rilascio di scontrino fiscale "parlante" si manifesta omettendo di indicare sullo scontrino stesso il codice fiscale e ciò preclude, ad avviso di chi scrive, l'utilizzo dello scontrino in sede di compilazione di dichiarazione dei redditi: nel caso quindi di opposizione del cliente in un'operazione che può essere documentata da scontrino parlante si suggerisce, in via del tutto prudenziale, di rilasciare fattura con annotata l'opposizione del cliente.
I dati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio 2016.
La registrazione al STS
L'articolo 2 comma 4 del Decreto prevede che la registrazione al sito STS - da parte dei soggetti di cui sopra - avvenga entro il 31 ottobre.
Utilizza il seguente collegamento per accedere alla pagina di registrazione S T S.
Il sistema richiede la tipologia del richiedente (ad es. psicologo, ma la procedura per i veterinari è identica) ed i dati di cui alla maschera riportata nel file - in particolare occorre indicare il numero della tessera sanitaria, riportata sul retro della tessera stessa; visualizza nel file che segue i dati che vengono richiesti.
Terminata la registrazione il sistema fornisce il seguente messaggio:
REGISTRAZIONE PER LA RICHIESTA DELLE CREDENZIALI DEL SISTEMA TS.
Si ricorda che la presente pagina è ad uso esclusivo degli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56.
Richiesta correttamente acquisita con protocollo 16101311480429916.
All'indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente, il Sistema TS fornirà ulteriori informazioni per procedere nel flusso di accreditamento.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Ravvedimento prima registrazione contratti di locazione (vers. 2025)
Ravvedimento prima registrazione contratti di locazione è il programma in Excel per calcolare le sanzioni e gli interessi di mora per il ravvedimento della prima registrazione dei contratti di locazione immobiliare. E' aggiornato con il tasso legale in vigore dal 1° gennaio 2025 pari al 2%.
Il software, oltre ad effettuare i conteggi dovuti, fornisce anche l’indicazione dei codici tributo, anno di riferimento e importi al fine della compilazione dell’F24 “ELIDE”.
E’ disponibile anche la versione Cloud del prodotto.
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