Dal 1° gennaio 2018 è obbligatorio, in forza di quanto contenuto nell'articolo 226 ter del D.lgs. 3.4.2006 n. 152, così come modificato dalla Legge 3.8.2017 n. 123 (di conversione del D.L. 20.6.2017 n. 91) far pagare al consumatore la "borsa" contente i prodotti alimentari (ad es. quella contenente prodotti ortofrutticoli sottoposti a pesatura da parte del consumatore presso il supermercato etc.).
Il comma 5 dell'articolo 226 ter di cui sopra, recita infatti:
5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unita' deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite.
La legge (ambientale) indica che si tratta di una vera e propria "vendita", cosìcché da più parti è stato indicato che tale "vendita" (quella della borsa) vada assoggettata ad aliquota ordinaria del 22%.
Molto probabilmente sto risentendo dell'età e ormai della fatica di inseguire il legislatore da 40 anni, oltretutto il legislatore sembra trattare gli argomenti in camere "stagne", senza valutare l'impatto delle norme sotto altri aspetti: nel caso dei "sacchetti" il legislatore non ha considerato minimamente l'impatto dei termini utilizzati su altra normativa, quella fiscale.
Infatti l'articolo 12 del D.P.R. 622/72 prevede che "l'imballaggio.....la fornitura di recipienti o contenitori" accessorie ad una cessione di beni seguono l'aliquota della cessione principale: cioè se vendo, ad esempio, dei "limoni" e la borsa per contenerli, la borsa seguirà l'aliquota dei limoni.
Così come se procedo alla "ventilazione dei corrispettivi" non indicherò sullo scontrino fiscale l'aliquota del sacchetto (che costituisce merce da rivendere dal 1° gennaio 2018).
Se - e non ne sono a conoscenza - è obbligato anche il coltivatore diretto che cede i propri prodotti al mercato ad utilizzare tali sacchetti, se vende "limoni" ed applica sulle vendite la percentuale di compensazione come farà ad applicare il 22% sulla vendita dei sacchetti, che non può cedere gratuitamente?
Bel dubbio, che condivido con coloro che vorranno leggere quanto sopra.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE' 2024: versione Cloud
Applicazione in cloud per determinare l'imposta sostitutiva prevista dal nuovo ravvedimento speciale: sanatoria per le annualità 2018-2022.
CLICCA QUI per una demo dell'applicazione.
In sede di conversione del D.L. n. 113/2024 (cd. “Decreto Omnibus”) è stata prevista la possibilità, per i soli contribuenti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, di definire in via agevolata i periodi d’imposta dal 2018 al 2022.
REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO Legge Bilancio 2024
Applicazione per il calcolo delle imposte sostitutive dovute per la regolarizzazione del magazzino ex legge di bilancio 2024.
Il DM 24 giugno 2024 ha approvato i coefficienti di maggiorazione necessari per determinare le imposte dovute nel caso in cui si intenda procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino ai sensi dell’art. 1 commi 78-85 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).
Sono stati previsti coefficienti specifici per ogni attività, individuati sulla base dei codici ATECO, distinti in tre diverse tabelle a seconda che il contribuente abbia svolto attività economiche per le quali sono stati approvati, o meno, gli ISA e abbia dichiarato ricavi di importo superiore, o meno, a 5.164.569 euro.
I dati relativi all’adeguamento dovranno essere indicati nella sezione XXVII del quadro RQ del modello REDDITI SC 2024.
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