Secondo la Commissione Tributaria Regionale della Liguria (sentenza del 7 dicembre 2017, n. 1745) è giuridicamente inesistente l'intimazione di pagamento notificata tramite PEC, in formato PDF senza la firma digitale.
L'atto spedito a mezzo per in formato pdf, infatti, non è un atto originale ma solamente una copia informatica dell'originale o, al limite, della copia informatica di un documento analogico.
Un atto siffatto - afferma la Commissione - non è idoneo a garantire con certezza né l'autore né la sua integrità.
A tal fine è necessario che l'atto sia munito di firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005.
Oltre a questo, è altresì necessario, ai fini della prova della notifica a mezzo pec, che le copie cartacee delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna siano munite di idonea attestazione di conformità, apposta da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
In mancanza, le stesse potranno essere disconosciute dal contribuente, così rimanendo prive di valenza probatoria. Si evindenzia che il disconoscimento formale delle ricevute è un preciso onere processuale, in mancanza del quale le copie cartacee varranno al pari degli originali informatici (in tal senso si cita la Commissione Tributaria di Napoli, sentenza del 17 novembre 2016, n. 21038 secondo cui a fronte della contestazione del ricorrente relativa alla mancata ricezione della cartella, Equitalia ha prodotto in atti copia analogica delle ricevute di accettazione e consegna della notifica PEC prive di qualsiasi attestazione di conformità ai rispettivi documenti informatici dalle quali sono state estratte, le quali ricevute cartacee però, "non essendo state formalmente oggetto di disconoscimento da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 2 CAD, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono estratte").
La Commissione ha valutato che la carenza dei requisiti sopra detti, impedisce alla radice la formazione del complesso atto processuale, come disciplinato dalle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del Decreto del Ministero della Giustizia n. 44/2011.
Sulla base di tali principi, la notifica a mezzo pec di un mero pdf senza firma digitale dovrà considerarsi inesistente, e non semplicemente nulla.
La differenza è importante in quanto la nullità potrebbe ritenersi sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso, mentre l'inesistenza è insanabile.
Nello stesso senso, si segnalano le seguenti pronunce:
di Antonella Pedone
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali di Legittimità, per eccepire innanzi agli organi giurisdizionali l’illegittimità dell’avviso di intimazione le anomalie del procedimento di notifica degli atti impositivi sottesi all’intimazione di pagamento nelle ipotesi di presunta irreperibilità assoluta del destinatario.
Difatti, solo quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente le procedure di notifica sono quelle delineate dall’art. 60, comma 1 lettera e) del Dpr 600/73.
Tale condizione, di fatto, deve essere accertata dal messo notificatore attraverso ricerche illustrate con sufficiente grado di dettaglio nella relata della notifica dell’avviso di accertamento sotteso all’ingiunzione fiscale.
Come eccepire l'invalidità delle notifiche degli atti presupposti agli avvisi di intimazione
Il pacchetto contiene due bozze di ricorso avverso l’avviso di intimazione (ovvero ingiunzione fiscale). Una riguarda l’ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, l'altra quella di notifica per presunta irreperibilità assoluta.
A sostegno delle tesi difensive sono citati numerosi e recenti apporti della giurisprudenza di legittimità e delle corti di merito.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire innanzi agli organi giurisdizionali l’illegittimità dell’avviso di intimazione o ingiunzione fiscale tenuto conto dei vizi della notifica dell’atto prodromico all’intimazione – eseguita secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. - nel Comune dove era situata l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario, ma non era stato possibile eseguire la consegna della copia dell'atto da notificare a una delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi