La Naspi è l'indennità economica che viene riconosciuta mensilmente ai lavoratori che si trovano in uno stato di disoccupazione involontaria. Quindi, questa spetta a coloro che vengono licenziati ma non a chi si dimette, ad eccezione delle dimissioni per giusta causa.
La Naspi viene corrisposta per una durata pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi 4 anni. Tuttavia ci sono degli eventi che fanno perdere il diritto alla Naspi, ad esempio quando il beneficiario dell'indennità intraprende un nuovo lavoro come dipendente e non comunica all'INPS il reddito presunto, oppure quando questo perde lo stato di disoccupazione. Stato che si perde per diverse cause, tra le quali figura il non aver accettato un'offerta di lavoro congrua senza un giustificato motivo.
L'ANPAL, con la Delibera 20 febbraio 2018, ha definitivamente approvato la proposta di definizione di lavoro congrua sulla base di tre principi:
Un quarto principio riguarda esclusivamente i percettori di indennità ed è relativo all'entità della retribuzione dell'offerta di lavoro che deve superare del 20% l'indennità percepita nell'ultimo mese senza considerare l'eventuale integrazione del fondo di solidarietà.
I disoccupati che godono di queste prestazioni, dopo aver presentato la domanda, devono recarsi, presso il competente centro per l'impiego per stipulare il patto di servizio personalizzato, confermare il proprio stato di disoccupazione, profilare la propria occupabilità, e stipulare una serie di adempimenti necessari per accedere e mantenere il sostegno contro la disoccupazione. Nel patto, che è un vero e proprio contratto, il disoccupato riporta la disponibilità a partecipare:
La violazione del patto stabilisce precise responsabilità e il disoccupato rischia da una riduzione dell'indennità fino alla decadenza dall'ammortizzatore sociale e dallo stato di disoccupazione.
La durata dello stato disoccupazione viene calcolata a decorrere dal giorno in cui è stata presentata la Dichiarazione di Immediata Disponibilità, esclusi i periodi di sospensione dello stato di disoccupazione, fino al giorno in cui viene proposta l'offerta di lavoro. La durata della disoccupazione viene considerata in relazione agli intervalli di tempo stabiliti in:
Nel patto di servizio personalizzato, per individuare una o più attività professionali, esperienze e competenze comunque maturate, è adottata a riferimento la classificazione dei settori economico-professionali. Le esperienze e le competenze maturate vengono rilevate automaticamente nell'ambito di una apposita procedura informatica guidata, all'interno del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro che sono a disposizione dei Centri per l'Impiego:
L'offerta di lavoro è ritenuta congrua quando ricorrono contestualmente i seguenti requisiti:
Le attività lavorative offerte ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), fino a dodici mesi, sono congrue quando il luogo di lavoro non dista più di 50 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque sia raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Le attività lavorative offerte ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), da più di dodici mesi, sono congrue quando il luogo di lavoro non dista più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque sia raggiungibile mediamente in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Nel caso in cui il luogo di lavoro non sia raggiungibile con mezzi pubblici, le distanze si considerano ridotte del 30%.
Il Bonus Natale 2024: informativa e autocertificazione
L’art. 2-bis, del D.L. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative.
RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE' 2024: versione Excel
Programma in Microsoft Excel per la gestione del ravvedimento speciale da concordato preventivo biennale ex art. 2-Quater, DL 113/2024, con le seguenti funzionalità:
- importazione dei dati dal file csv predisposto dall’Agenzia delle Entrate (con verifica della correttezza degli importi nello stesso presenti);
- calcolo delle imposte sostitutive per l’adesione al c.d. “ravvedimento speciale 2024 (ex art. 2-quater del DL 113/2024);
- calcolo degli importi delle rate, con determinazione degli interessi;
- produzione degli F24 dei versamenti in pdf (con possibilità di scelta di effettuare i versamenti delle imposte sostitutive sul reddito, per i soggetti in “trasparenza”, da parte dei soci o della società).
Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.
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