Dall'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette e da approfondimenti investigativi risulterebbe che il TRUST può essere utilizzato in modo distorto a fini criminali e, pertanto, la UIF ritiene opportuno richiamare i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che a vario titolo entrano in rapporto con il TRUST, sia in fase di istituzione sia in quella di esecuzione a prestare attenzione alle caratteristiche e finalità.
La UIF, riconoscendo che nella pratica le figure del disponente, del trustee, del beneficiario e del guardiano possono legittimamente non corrispondere ad altrettanti soggetti distinti, osserva che nel caso di cumulo di ruoli in capo al medesimo soggetto appare più elevato il rischio che il trust sia utilizzato per realizzare situazioni interposizione soggettiva per finalità improprie od illecite.
I COMPORTAMENTI ANOMALI RISULTANTI DALL'ALLEGATO AL COMUNICATO
Nei rapporti e nelle operazioni con i trust i destinatari degli obblighi antiriciclaggio valutano la ricorrenza dei seguenti fattori:
Sotto il profilo soggettivo
- istituzione di trust da parte di soggetti che, in base alle informazioni disponibili, risultano:
- in una situazione finanziaria di difficoltà o prossima all'insolvenza ovvero sottoposti in passato a procedure fallimentari o di crisi;
- gravati da ingenti debiti tributari con l'Amministrazione finanziaria;
- presenza a vario titolo nel trust di soggetti che, in base alle informazioni disponibili, sono sottoposti a indagini;
- conferimento dell'incarico di trustee a soggetto che, in base alle informazioni acquisite in sede di adeguata verifica, presenta un profilo palesemente incoerente con la complessità dell'attività gestoria richiesta e le finalità del trust (ad es. per entità/natura dei cespiti del fondo);
- reticenza del trustee nel fornire documentazione inerente al trust (es. atto istitutivo), con conseguente ostacolo all'individuazione del titolare effettivo e dello scopo del trust;
- coincidenza tra disponente e trustee (cd. trust autodichiarato), tra disponente e guardiano, ovvero sussistenza di rapporti di parentela o anche di lavoro subordinato fra gli stessi1;
- frequente rilascio da parte del trustee di deleghe ad operare, specie se a favore del disponente o di soggetti a lui prossimi;
- revoca del trustee da parte del guardiano priva di apparente giustificazione;
- finalità del trust che appaiono incongrue rispetto ai rapporti personali, economici o giuridici intercorrenti tra disponente e beneficiari del trust ovvero tra disponente e guardiano;
- presenza del disponente fra i beneficiari di capitale o indicazione dello stesso quale unico beneficiario, specie se non risulta chiaramente percepibile la causa istitutiva del trust.
Sotto il profilo oggettivo
- istituzione del trust per scrittura privata autenticata e/o atto pubblico con ravvicinata ampia modifica dell'atto stesso mediante adozione di diversa forma giuridica (es. scrittura privata non autenticata);
- istituzione del trust in paesi o territori a rischio2, specie se il disponente o un beneficiario è residente in Italia, o se il fondo sia costituito anche con beni immobili siti in Italia;
- collocazione del trust al vertice di una complessa catena partecipativa, soprattutto se con diramazioni in paesi o territori a rischio;
- presenza, nell'atto istitutivo del trust, di clausole che:
- subordinano sistematicamente l'attività del trustee al consenso del disponente, dei beneficiari o del guardiano, specie in presenza di rapporti di parentela o di contiguità tra trustee e detti soggetti;
- impongono al trustee l'obbligo di rendiconto nei confronti del solo disponente, specie se questi non figuri fra i beneficiari3;
- prevedono il sistematico e ingiustificato utilizzo da parte del disponente di beni conferiti in trust;
- non risultano comprensibili dal disponente in quanto particolarmente complesse;
- costituzione in trust di:
- beni la cui consistenza o natura risulti incoerente rispetto alle finalità o alla tipologia del trust;
- beni recentemente pervenuti al disponente di cui non sia nota la provenienza, specie nel caso di trust opaco4;
- aziende con indicazione nell'atto istitutivo del trust di finalità generiche;
- attività gestoria da parte del trustee non coerente rispetto agli scopi che il trust dovrebbe perseguire in base all'atto istitutivo;
- operazioni di gestione effettuate dal trustee con la sistematica presenza del disponente, del guardiano o dei beneficiari;
- frequenti dazioni in favore di nominativi ricorrenti in trust opachi, specie se effettuate verso paesi o territori a rischio;
- dazione al guardiano, a titolo di remunerazione per l'incarico svolto, di cespiti del fondo in trust o di somme non corrispondenti a quelli eventualmente previsti dall'atto istitutivo.
Note
1 Nei trust interni la previsione di una coincidenza tra disponente e trustee (c.d. trust autodichiarato) ovvero tra disponente e guardiano può essere considerato il segnale dell'assenza di effettiva volontà del disponente di modificare il suo rapporto con i beni conferiti in trust. Peraltro nei trust familiari, la coincidenza tra disponente e trustee/ guardiano, l'esistenza di rapporti di parentela tra gli stessi e la coincidenza tra disponente e beneficiari possono essere fisiologici. Nei trust esteri, al contrario, la qualità di trust autodichiarato può essere motivata dalla necessità di agevolare l'avvio del trust: in questi casi, infatti, non è infrequente che la costituzione della provvista iniziale del trust fund sia effettuata dallo stesso trustee professionale straniero, mentre i successivi conferimenti siano realizzati ad opera del vero disponente ("de facto settlor").
2 Il luogo di "istituzione" nel presente contesto va riferito a quello di "residenza fiscale" del trust; non rileva, invece, a questi fini, la scelta della legge regolatrice né il luogo di redazione dell'atto istitutivo o dei successivi atti di conferimento. Per "paesi o territori a rischio" si intendono in questa sede quelli ai quali fa riferimento l'art. 73, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.).
3 Ai sensi dell'art. 8 della Convenzione dell'Aja, l'obbligo di rendiconto è
necessariamente verso i beneficiari e un trust che non lo prevedesse potrebbe essere invalido.
4 Si intendono per "trust opachi" i trust senza beneficiari di reddito
individuati. In questo caso i redditi realizzati dal trust sono attribuiti direttamente al trust medesimo (Cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.61/E del 27 dicembre 2010).