In conseguenza del crollo attuale e prospettico degli investimenti pubblicitari numerose realtà editoriali subiscono un aggravamento delle condizioni di sostenibilità economica, le spese pubblicitarie, durante il lockdown, hanno subito un notevole calo, calo peraltro che si è registrato in quasi tutte le altre realtà economiche.
L'articolo 57 bis del D.L. 50/2017 aveva introdotto un credito di imposta spettante a a fronte di sostenimento di costi per campagne pubblicitarie su stampa quotidiana e periodica e on line (stampa nazionale o locale), emittenti televisive o radiofoniche locali.
L'articolo 57 bis del D.L. 50/2017 veniva modificato nel corso del 2020 dal D.L. 18/2020, ulteriormente modificato dall'articolo 186 del D.L. 19.5.2020 n. 34 - convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.
Informazioni sintetiche sul credito di imposta
Stanziamento massimo previsto dallo Stato | 60 milioni di euro * |
Chi può fruire del credito di imposta |
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Per quali spese | Spese per inserzioni pubblicitarie (non televendite) su stampa quotidiana e periodica (stampa nazionale o locale) iscritti presso il competente Tribunale, emittenti radiofoniche o televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione |
Esempi di spese non ammesse | Grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc. |
Conteggio delle spese | Le spese vanno considerate per "competenza", cioè con data riferibile al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020 e per pubblicità effettuata in tale periodo |
Modalità di pagamento delle spese | La norma non specifica le modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili e, pertanto, sono consentiti i pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo. (poiché come indicato al punto successivo il sostenimento delle spese è soggetto a visto di conformità è sconsigliabile procedere al pagamento con sistemi non tracciabili) |
Attestazione di conformità delle spese | Il richiedente (soggetto beneficiario) è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell'Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda: fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari), attestazione sull'effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati, individuati dall'art. 4, comma 2 del Regolamento (attestazione di conformità sul sostenimento delle spese da parte di commercialista/professionista abilitato al rilascio del visto di conformità) |
Importo del credito di imposta | 50% delle spese sostenute (al netto dell'IVA - qualora l'iva risulti indetraibile per il soggetto si reputa che debba considerarsi la spesa iva inclusa) - nel limite massimo dello stanziamento complessivo * (non è prevista per l'anno 2020 la condizione del verificarsi di un incremento delle spese rispetto agli anni precedenti) |
Tassabilità del credito di imposta | Considerato che la norma istitutiva dell'agevolazione (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50) non dispone espressamente la non rilevanza del credito d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, il credito concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle suddette imposte. |
Codice tributo per il credito di imposta | Risoluzione 41 dell'8 aprile 2019 |
Procedura per ottenere il credito di imposta
Domanda in via telematica (prenotazione) | Entro il 30 settembre 2020 occorre presentare una domanda- prenotazione in via telematica MODELLO ISTRUZIONI sono valide le domande già presentate entro il termine originario del 31 marzo scorso |
Dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati | Dal 1° al 31 gennaio 2021 (poiché la domanda di cui al punto precedente è una "prenotazione" la dichiarazione sostitutiva assume la veste di "dichiarazione - rendicontazione" degli investimenti effettivamente effettuati - il modello è il medesimo di cui al punto precedente) |
Pubblicazione degli elenchi degli ammessi al beneficio | Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito della domanda (prenotazione) forma un primo elenco degli ammessi al credito di imposta e successivamente alla ricezione delle "dichiarazioni sostitutive" un secondo elenco con l'importo del credito di imposta (nei limiti massimi dello stanziamento previsto*) |
Link utili
Dipartimento dell'editoria
Scheda sul sito dell'Agenzia delle Entrate
Circolare agenzia delle entrate n. 25 del 20 agosto 2020 (pag.70)
Nel 2015 ha conseguito la laurea magistrale in Economia aziendale, indirizzo professioni contabili presso l’Università degli Studi di Torino. Nel 2017 ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio... Leggi di più
Da alcuni anni collabora con lo Studio Franco di Fossano.
Ravvedimento speciale da concordato 2025: informativa e liberatoria
Per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’ articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal Decreto Legge 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI 2024
Foglio di calcolo per la determinazione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del D.lgs. 216/2023 e in base alle norme di attuazione previste dal Decreto Ministeriale del 26.06.2024.
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