L'articolo 31, comma 1, del Dl 78/2010, affianca sia quanto già stabilito dal Dl 78/2009 sia le disposizioni relative alla compensazione volontaria di cui all'articolo 28-ter del Dpr 602/1973 in vigore dal 29 novembre 2006.
Il primo periodo dell'articolo 31 dispone la preclusione a compensare, ex articolo 17 del Dlgs 241/1997, crediti erariali in presenza di ruoli riguardanti imposte erariali e relativi accessori di importi superiori ai 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
La compensazione è vietata "fino a concorrenza dei debiti", se questi sono, come detto, di ammontare superiore ai 1.500 euro.
Pertanto, in presenza contestuale di crediti compensabili e ruoli scaduti e non pagati, il contribuente è tenuto alla definizione del debito per evitare che la parte del credito utilizzata in compensazione fino a concorrenza dell'importo iscritto a ruolo venga sanzionato come descritto dal successivo secondo periodo.
Il secondo periodo dell'articolo 31 dispone che, in caso di compensazione effettuata senza tener conto delle limitazioni previste dal primo periodo, venga applicata una sanzione del 50% dell'importo del debito iscritto a ruolo e non definito prima della compensazione stessa.
Sembra pertanto evidente la volontà del legislatore, affinché il contribuente - in presenza di crediti da destinare alla compensazione esterna (debiti/crediti di natura diversa ed effettuabile tramite modello F24) - dia la precedenza alla compensazione dei debiti (nello specifico ruoli per i quali è scaduto il termine di pagamento e pertanto divenuti certi, liquidi ed esigibili) prima di procedere alla compensazione delle proprie personali imposte.
Il terzo periodo del comma 1 stabilisce che le sanzioni restano sospese in pendenza di ricorso, giudiziale o amministrativo, sull'iscrizione a ruolo e fino a completamento dell'iter del contenzioso, specificando che in ogni caso la sanzione non può superare il 50% di quanto indebitamente compensato. In presenza di contenzioso, i termini di cui all'articolo 20 del Dl 472/1998, relativi alla decadenza e prescrizione delle sanzioni amministrative, decorrono dal giorno successivo alla definizione della contestazione.
Il successivo quarto periodo prevede che, con modalità che saranno fissate dal ministero dell'Economia e delle Finanze, il contribuente potrà comunque procedere al pagamento, anche parziale, di debiti di natura erariale attraverso la compensazione di crediti aventi stessa natura.
Viene infine stabilito che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione volontaria, di cui all'articolo 28-ter del Dpr 602/1973, opera solo per importi iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro.
Le fasi della procedura di cui all'articolo 28-ter sono le seguenti:
Da tale procedura restano esclusi i rimborsi derivanti da modello 730 e i ruoli le cui partite risultano oggetto di sgravio, rateazione o sospensione, le cartelle intestate a soggetti deceduti e ancora partite per le quali sono stati effettuati versamenti ex articolo 12 della legge 289/2002 (sanatoria) ed ex articolo 25, comma 3-quater, del decreto legislativo 472/1997 (definizione agevolata).
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